ROMA (Public Policy) – di Luca Iacovacci – Introdurre uno strumento per minimizzare oneri o incertezze “attraverso l’utilizzo di un codice a barre bidimensionale, il cosiddetto Qr, che, riprodotto sul modello di F23 o F24, potrebbe contenere tutti i dati necessari alla corretta effettuazione e registrazione di qualsiasi pagamento di imposta o tributo per qualsiasi contribuente”.
É questo l’obiettivo di un disegno di legge al Senato, a prima firma di Raffaela Bellot (ex Lega Nord, oggi nel Misto) in materia di semplificazione per il modello di pagamento F24 e F23. Il ddl è in attesa di essere assegnato alla competente commissione per intraprendere il proprio iter parlamentare.
Nella proposta di legge si prevede che il codice a barre bidimensionale Qr (quello composto da moduli neri disposti all’interno di uno schema di forma quadrata; Ndr) possa essere riprodotto su ogni tipologia di F24 e di F23. E che l’Agenzia delle entrate predisponga, entro 4 mesi, un programma telematico da mettere a disposizione dei contribuenti sul proprio sito web in modo che il contribuente possa compilare online il modello di pagamento e poi autogenerare il codice Qr attraverso il programma.
“Il modello di pagamento – si legge nella relazione illustrativa – conterrà tutti i dati anagrafici e tributari che il contribuente avrà inserito e gli stessi saranno riprodotti all’interno del codice Qr”.
Il ddl prevede che l’inserimento del codice Qr sia obbligatorio per tutti gli enti della Pa e gli intermediari professionisti che emettano modelli di pagamento unificato per le obbligazioni tributarie di tipo locale inviati in forma precompilata al contribuente.
Inoltre il progetto di legge, secondo la proponente, è a costo zero, in quanto “l’Agenzia delle entrate sia è già dotata delle risorse finanziarie ed umane sufficienti a predisporre una simile innovazione senza, in alcun modo, generare effetti negativi sul gettito relativamente alla programmazione e messa in funzione di tale programma telematico”.
QUANDO SI PAGA IN CARTACEO E INCERTEZZE CHE NE DERIVANO
Come spiega la relazione che precede l’articolato, nonostante le molte novità introdotte in tema di semplificazione fiscale e pagamento telematico di imposte e tributi, “resta comunque la possibilità di pagamento con il modello cartaceo, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati, per i soggetti non titolari di partita Iva che debbano versare più di mille euro, senza utilizzo di crediti in compensazione; per gli F24 precompilati dall’ente impositore con saldo finale superiore a mille euro, sempre a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; per l’utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione, esclusivamente presso gli agenti della riscossione”.
Nel caso di pagamento cartaceo, sottolinea ancora Bellot, il contribuente “deve infatti compilare in cartaceo i modelli di pagamento unificato F24 o i modelli di pagamento F23, inserendo i propri dati anagrafici e tributari e i codici dei tributi o delle tasse con relativo importo”.
E questi dati, “al momento del versamento, devono poi essere riportati manualmente nel sistema dall’addetto allo sportello, con possibilità di errore e con conseguente allungamento dei tempi dell’operazione” e un “simile scenario si verifica presso le altre sedi degli agenti della riscossione, comprese le sedi bancarie dove, se il contribuente è correntista, l’addetto deve comunque inserire i dati relativi agli estremi del pagamento, mentre se non è correntista della banca o se questa non è dotata di un sistema automatico di riconoscimento del contribuente, l’addetto deve procedere anche alla compilazione della parte relativa ai dati anagrafici”.
L’utilizzo dei modelli in forma cartacea rimane, dunque, in differenti casi e comporta differenti oneri e incertezze sia per il contribuente sia per l’addetto presso gli sportelli degli intermediari, che “si trova l’incombenza di dover riportare manualmente nel sistema i dati anagrafici e tributari contenuti nel modello F24”.
E, tra l’altro, il contribuente “spesso non ha la possibilità di poter verificare immediatamente la correttezza dei dati inseriti poiché riceve la copia del modello da lui stesso compilata semplicemente timbrata, senza invece poter controllare al momento del pagamento i dati inseriti dall’addetto”. (Public Policy)