Il vino ha un testo base: le nuove definizioni Dop e Igt

0

di Luca Iacovacci

ROMA (Public Policy) – Dalle definizione degli ambiti territoriali a norme per il possibile coesistere di denominazioni d’origine e indicazioni geografiche.

Passando anche per indicazioni su requisiti di base e disciplinari di produzione, gestione delle produzione e istituzione del comitato nazionale vini DopIgp (quale organo del Mipaaf) e consorzi di tutela.

Sono questi i principali contenuti del titolo III del testo base su produzione e commercio del vino, adottato in commissione Agricoltura alla Camera, e che riguarda la tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali.

DENOMINAZIONE DI ORIGINE E INDICAZIONE GEOGRAFICA
Innnanzitutto le definizioni di ‘denominazione di origine’ e di ‘indicazione geografica’ dei prodotti vitivinicoli “sono quelle stabilite dall’articolo 93 del regolamento Ue 1308 del 2013”.

Fermo restando che i vini frizzanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche e che tali definizioni non possono essere impiegate “in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti”.

Norme specifiche sulle Dop, Denominazioni di origine protetta, suddivise in Docg, Denominazioni di origine controllata e garantita, e Doc, Denominazioni di origine controllata, sono presenti all’art. 27 della pdl.

Che, tra l’altro, prevede l’utilizzo di menzioni ad hoc per Bolzano, per il bilinguismo tedesco, e per la Valle d’Aosta, per il bilinguismo francese. Idem per le Igp, Indicazioni geografiche protette, che comprendono le Indicazioni geografiche tipiche, Igt.

continua – in abbonamento