Affinità e divergenze tra il decreto Carige e quello MpS

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di Giordano Locchi

ROMA (Public Policy) – No all’azzeramento di strumenti e prestiti della banca, no alla sottoscrizione pubblica delle azioni frutto della conversione dei titoli per il burden sharing e, in questo caso, conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie senza pagamento del conguaglio. Sono queste alcune delle principali differenze tra il dl su MpS e quello con le misure a supporto di Banca Carige, per il quale sono iniziati oggi pomeriggio in commissione Finanze alla Camera i lavori per la conversione in legge, con l’audizione – alle 14 – del titolare del Mef Giovanni Tria.

Il provvedimento è stato varato dal Governo il 7 gennaio, con strascico di polemiche da parte delle opposizioni che hanno sottolineato come il dl sia, anche testualmente, analogo a quello approvato nel 2016 dal Governo Gentiloni (dl n. 237) per il sostegno di MpS e banche venete, e accompagnato, in quel momento, da profonde critiche da parte del M5s.

Che il provvedimento riproduca “sostanzialmente” quanto previsto dal Capo II del decreto legge 237/2016 voluto dal Governo Gentiloni (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio) è affermato anche nel dossier degli uffici studi del Parlamento che accompagna il testo. Ma, specifica il dossier, “con alcune differenze”, anche se in generale i contenuti del dl Carige riproducono “norme analoghe a quelle introdotte dal provvedimento” su MpS e banche venete (ad esito del quale “il Mef attualmente detiene il 68,25% delle azioni” del Monte dei paschi di Siena): garanzia dello Stato sulle passività delle banche e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità; autorizzazione alla la sottoscrizione o l’acquisto, da parte del Mef, di azioni di banche italiane che presentavano esigenze di rafforzamento del proprio patrimonio.

Il Capo II del dl Carige è la parte che disciplina gli interventi di rafforzamento patrimoniale, vale a dire la possibile ricapitalizzazione precauzionale pubblica (definita dai commissari di Carige come una “ipotesi del tutto residuale”) che consiste nella possibilità per il Mef di sottoscrivere o acquistare azioni della banca, previa specifica richiesta da parte dell’istituto. La finalità, come già chiarito dalla relazione illustrativa al dl, è quella rafforzare il patrimonio di Carige in relazione ai risultati degli stress test condotti dalla Bce nel 2018. L’eventuale sottoscrizione delle azioni da parte del Mef, però, potrà essere eventualmente effettuata solo dopo l’applicazione delle misure di ripartizione degli oneri della ricapitalizzazione con azionisti e creditori subordinati (il cosiddetto burden sharing), con lo scopo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.

Il burden sharing differisce dal bail in perché quest’ultimo prevede la ripartizione delle partite tra azioni, obbligazioni subordinate, senior bond e depositi oltre i 100mila euro in caso di dissesto della banca. Il burden sharing invece scatta quando la banca non si trova in condizioni di dissesto, ma è solvente, e chiede la ricapitalizzazione precauzionale (attivata cioè nei casi in cui la carenza di capitale derivi dagli esiti di una prova di stress in scenario avverso). Il burden sharing può dunque assumere solo la forma della conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti ibridi e subordinati. Ed è nelle norme che disciplinano questi passaggi che si evidenziano le maggiori differenze tecniche tra il dl Carige e quello su Mps.

RIPARTIZIONE DEGLI ONERI

Sottolinea infatti il dossier di accompagnamento al dl Carige che è “con una disposizione non contenuta nel precedente decreto-legge n. 237 del 2016” che “viene chiarito il regime di conversione delle azioni di risparmio. In particolare alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto che reca le misure di riparto degli oneri, le azioni di risparmio emesse sono convertite in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio”. Le azioni di risparmio sono i titoli rappresentativi di capitale che, pur privi del diritto di voto in assemblea, godono di alcuni privilegi di natura patrimoniale rispetto alle azioni ordinarie. Ciò non preclude al possessore la qualifica di socio a tutti gli effetti. Tali azioni consentono la partecipazione alle sole assemblee speciali dei possessori di azioni di risparmio, costituite per la tutela dei diritti della categoria.

Il decreto specifica quali sono le passività assoggettabili alla conversione e secondo quale ordine (la relazione illustrativa al dl ha specificato che nel caso concreto sarebbero convertibili solo i titoli subordinati T2 sottoscritti, nel novembre 2018, dallo Schema volontario di intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi e da Banco Desio). In questo caso, rispetto al decreto su Mps, sottolinea il dossier che non sono riproposte “le disposizioni che consentivano, in luogo della conversione, di prevedere l’azzeramento di strumenti e prestiti della banca e la contestuale attribuzione di azioni di nuova emissione computabili nel capitale primario di prima classe”.

SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DA PARTE DELLO STATO

Anche nella fase successiva al burden sharing, quella della ricapitalizzazione effettiva con intervento dello Stato, ci sono delle previsioni che differenziano il dl Carige da quello su Mps. Per il dl Carige “non si applicano le disposizioni del Testo unico finanziario – Tuf, di cui al d.lgs. n. 58 del 1998 (contenute negli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1) che obbligano a promuovere l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, in caso di superamento delle soglie di legge”. Questa previsione, secondo il dossier, è “speculare” rispetto a quanto previsto nel dl su MpS: il dl Carige non riproduce (visto che riguarda solo quella specifica banca) la disciplina del dl del 2016 sui diritti di voto nelle banche popolari durante il periodo in cui il Mef è azionista.

Inoltre, “a differenza del precedente provvedimento, il Mef può solo sottoscrivere azioni di nuova emissione, e non anche azioni rivenienti dall’applicazione delle misure di burden sharing“. Il dl su Mps “consentiva la sottoscrizione di tale tipologia di azioni nell’ambito di transazioni tra l’emittente e gli azionisti divenuti tali a seguito dell’applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, a specifiche condizioni (volte a prevenire o comporre una controversia legata al collocamento o alla negoziazione da parte dell’emittente degli strumenti finanziari a cui siano state applicate le misure di burden sharing)”. (Public Policy)

@Locchiaperti