Antimafia, cosa prevede il regolamento interno sui comitati

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ROMA (Public Policy) – Composizione, funzioni e svolgimento delle sedute. Sono alcuni dei temi trattati dal regolamento interno sui comitati, approvato giovedì 3 agosto dalla commissione bicamerale Antimafia.

Il regolamento, composto da 5 articoli, stabilisce che i comitati svolgono attività “a carattere istruttorio per conto della commisione” e non possono compiere atti “che richiedano l’esercizio dei poteri propri dell’autorità giudiziaria”.

Nella XVIII legislatura ne erano stati costituiti diversi all’interno della bicamerale Antimafia. Ad esempio la commissione di inchiesta presieduta da Nicola Morra aveva un comitato sull’“influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme” e un comitato che si occupava dei testimoni e collaboratori di giustizia.

Vediamo le principali novità del regolamento interno approvato:

COMPOSIZIONE 

L’articolo 1 stabilisce che il coordinatore del comitato è “responsabile della sua attività e del suo funzionamento e ne convoca e presiede le riunioni”. I gruppi possono – dandone “preventiva comunicazione” al coordinatore – sostituire “anche temporaneamente uno o più componenti”.

Nella passata legislatura diversi comitati hanno svolto audizioni su temi specifici. Un’attività a cui potranno assistere anche i componenti della commissione della XIX legislatura, visto che “salva diversa disposizione dell’ufficio di presidenza”, ciascun deputato o senatore potrà partecipare “alle riunioni di ogni comitato”.

FUNZIONI 

i lavori dei comitati sono finalizzati “allo svolgimento di specifici compiti, relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato”, specifica l’articolo 2 del regolamento interno. In particolare “riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla commissione o dall’ufficio di presidenza” in ordine alle “risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva”.

Inoltre sulle “richieste di acquisizione di atti, notizie e documenti formulate dai comitati dispone il presidente della commissione”. Gli atti formati e la documentazione raccolta “sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all’attività di inchiesta della commissione”, viene specificato.

SEDUTE 

I comitati svolgeranno i loro lavori nella sede della commissione, cioè Palazzo San Macuto. Si riuniranno in “giorni e orari compatibili con i lavori della commissione in sede plenaria e delle assemblee delle due Camere, previa comunicazione da parte dei coordinatori al presidente della commissione”.

L’articolo 3 del regolamento interno prevede che l’ufficio di presidenza potrà delegare ai comitati lo svolgimento di “audizioni in forma libera, nel caso in cui le audizioni previste non possano efficacemente essere svolte” dalla bicamerale riunita in seduta plenaria. La riunione del comitato è considerata valida se è presente, “oltre al coordinatore o al componente da lui delegato”, almeno un altro membro dell’organismo “o un suo sostituto”.

“Previa autorizzazione del presidente”, due o più comitati potranno “riunirsi congiuntamente” per l’esame di “questioni di comune interesse”. A differenza delle sedute della commissione bicamerale il “processo verbale delle riunioni di ciascun comitato non è soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari”, specifica l’articolo 4 del regolamento interno.

COLLABORATORI 

L’ufficio di presidenza, con la partecipazione dei diversi coordinatori, dovrà designare i “collaboratori esterni della commissione da assegnare a ciascun comitato”. La “partecipazione dei collaboratori esterni alle riunioni dei comitati è disposta dai coordinatori”. Essi non potranno “formulare domande nel corso delle riunioni” in cui “hanno luogo audizioni”.

L’articolo 5 del regolamento interno specifica che i collaboratori esterni possono essere assegnati a più comitati. (Public Policy) RIC