L’odg dei 5 stelle sui vitalizi per i senatori condannati

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ROMA (Public Policy) – In occasione della discussione in aula del bilancio del Senato, mercoledì pomeriggio, è stato discusso (e poi assorbito – tra le proteste dei 5 stelle – in un altro odg targato maggioranza) anche un ordine del giorno del Movimento 5 stelle che sospendeva l’erogazione del vitalizio per i senatori condannati decaduti o cessati dal mandato.

Per sospendere il vitalizio ai politici condannati, spiegano i 5 stelle, “da giugno esiste anche una proposta di delibera del questore Laura Bottici (M5s)” e sono state raccolte dalla campagna ‘Riparte il futuro’ “oltre 214mila adesioni”. Il provvedimento riguarderebbe ex senatori condannati per “gravi reati, come i reati fiscali e tributari, contro la Pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia e connessi all’attività mafiosa”.

IL TESTO DELL’ORDINE DEL GIORNO G-19 Il Senato, valutato il progetto di bilancio interno per il 2014, visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che disciplina la materia della incandidabilità e dell’incandidabilità sopravvenuta, anche riferite alla carica di senatore; considerata l’urgenza di ridefinire il regime soggettivo del trattamento dei senatori cessati dal mandato e condannati, in via definitiva,per taluni reati di particolare gravità sociale, nei limiti costituzionalmente disciplinati;

rilevata, in particolare, la assoluta necessita` di escludere da benefici economici, a carico del bilancio del Senato, taluni soggetti definitivamente colpevoli anche di reati fiscali e tributari, contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia e connessi all’attività mafiosa; impegna, per quanto di rispettiva competenza, il collegio dei senatori questori e il consiglio di presidenza a non erogare l’assegno vitalizio a senatori cessati dal mandato:

a) che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’articolo 278 del codice di procedura penale. (Public Policy)

GAV