Decreto Sicurezza bis: quello che sappiamo finora

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(foto – DANIELA SALA/Public Policy)

ROMA (Public Policy) – Il Viminale ha scritto un nuovo decreto Sicurezza (il secondo) che contiene una stretta per il soccorso dei migranti in mare, le manifestazioni e i soggiorni brevi in alberghi e b&b. Il Cdm lo ha esaminato per la prima volta due settimane fa, ma prima dell’approvazione c’è stata una lunga interlocuzione tra il ministero di Matteo Salvini e il Quirinale. Dopo alcuni rilievi il testo è stato ritoccato. Due sono state le norme più contestate: la prima affida al ministero dell’Interno il potere di “limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili o unità da diporto o da pesca nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica […]”, togliendolo di fatto al ministero delle Infrastrutture, che dovrà essere solo “informato”. Norma ancora presente nel testo. Il secondo nodo, invece, riguarda i soccorsi dei migranti in mare. A differenza del primo, secondo e terzo testo l’ultima bozza – di cui Public Policy ha preso visione – cambiano le multe (il pagamento sarà complessivo da 10mila a 50mila euro anziché da 3.500 a 5.000 per ogni singolo migrante trasportato) che non saranno più rivolte a chi presta “soccorso”.

Sarà il Corpo delle capitanerie di porto a imporre la sanzione. E ancora: il nuovo testo non vincola più l’intera nave al rispetto della normativa internazionale e delle istruzioni del Paese competente ma fa riferimento al solo “comandante”. Rimane la sospensione della concessione delle attività di soccorso da uno a dodici mesi per chi “reitera” i divieti.

 Tra le norme, viene previsto il potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura per il reato di “immigrazione clandestina”. Allo scopo vengono stanziati 3milioni di euro in tre anni (2019-2021). Dal Viminale, poi, è stato riferito che nel dl potrebbe esserci un fondo ad hoc presso la Farnesina per il rimpatrio dei migranti irregolari. “L’obiettivo – hanno riferito fonti del ministero – è dare incentivi ai Paesi che si dimostrano particolarmente collaborativi nel settore del rimpatrio dei clandestini.

La bozza di decreto prevede anche a reclusione da uno a tre anni per “chiunque” durante le manifestazioni pubbliche utilizzi scudi, altri oggetti di protezione passiva e materiali imbrattanti e inquinanti “per opporsi al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio”. Mentre – si legge – coloro che lanciano o utilizzano “illegittimamente” razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo (o di gas visibile), bastoni, maze, oggetti contundenti verranno puniti con il carcere da uno a 4 anni.

Entra a far parte del dl anche il tema della violenza negli stadi o durante le trasferte per raggiungere gli eventi sportivi. Gli atti di violenza in queste occasioni potrebbero diventare aggravanti del reato nel caso si svolga un processo penale. Inoltre, il questore – si legge nel dl – “può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”.

E ancora: “Coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze” del primo caso; “coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati” .

Il divieto del questore – questa una delle novità – “può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all’estero, accertati dall’autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura”. (Public Policy) SOR