DL CARCERI, APPRODO IN AULA ALLA CAMERA. A CHE PUNTO SIAMO /SCHEDA

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DL CARCERI, APPRODO IN AULA ALLA CAMERA. A CHE PUNTO SIAMO /SCHEDA

foto La Presse

(Public Policy) – Roma, 2 ago – (di Sonia Ricci)
Reintrodotta la custodia cautelare (in carcere e agli
arresti domiciliari) per chi è accusato del reato di
stalking (il reato che punisce chi commette atti
persecutori), ma anche per i reati di finanziamento illecito
ai partiti
, falsa testimonianza e abuso d’ufficio. E ancora:
aumento da 20 a 30 giorni della durata dei permessi premio
per i condannati minorenni.

Sono queste alcune delle modifiche introdotte (con non
pochi dietrofront) dalle commissioni Giustizia di Senato e
Camera al decreto Carceri. Il provvedimento – già
licenziato il 25 luglio dall’Assemblea di Palazzo Madama – è
approdato oggi in Aula a Montecitorio per la discussione
generale. L’approvazione è prevista per lunedì.

Il decreto – varato dal Consiglio dei ministri il 1° luglio
scorso – è composto da 6 articoli e contiene misure per
fronteggiare il sovraffollamento carcerario
. Il
provvedimento modifica il codice di procedura penale,
l’ordinamento penitenziario, il testo unico sulle
tossicodipendenze e la disciplina dei poteri del commissario
straordinario per le infrastrutture carcerarie.
Il Senato ha inserito un ulteriore articolo, che favorisce
l’attività lavorativa dei detenuti.

CUSTODIA CAUTELARE
Custodia cautelare solo per i reati con pena non inferiore
a cinque anni? Sì dal Senato, che con un emendamento,
presentato in commissione dal senatore Gal Lucio Barani, in
un primo momento ha spostato il tetto per il carcere
preventivo a cinque anni. Con il passaggio alla Camera però
la modifica è stata cancellata: la commissione Giustizia,
infatti, ha reintrodotto la possibilità di custodia per i
reati con pena massima di 4 anni.

Con la modifica – cancellata dalla Camera – l’articolo 280
del codice di procedura penale sarebbe cambiato così: “La
custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per
delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni”. L’innalzamento della soglia per la custodia taglia
fuori i reati che hanno una pena massima di 4 anni: il
finanziamento illecito ai partiti, lo stalking, la falsa
testimonianza, l’abuso d’ufficio, il favoreggiamento e la
contraffazione.

ARRESTI DOMICILIARI E LIBERAZIONE ANTICIPATA
L’articolo 1 introduce modifiche al codice di procedura
penale, relativamente alla disciplina degli arresti
domiciliari e a quella della sospensione dell’ordine di
esecuzione delle pene detentive. Ora sarà il giudice a
stabilire il luogo degli arresti domiciliari in modo da
assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal
reato.

E ancora: per i detenuto (per cui non vi sia una
particolare necessità del ricorso alle forme detentive più
gravi) il provvedimento interviene sulla cosiddetta
“liberazione anticipata”, istituto che premia con una
riduzione di pena (pari a 45 giorni per ciascun semestre) il
detenuto che tiene una condotta regolare in carcere e
partecipa fattivamente al trattamento rieducativo (prevista
dall’articolo 54 dell’ordinamento penale).

La proposta contenuta nel decreto prevede la possibilità
che il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di
carcerazione, verifichi se vi siano le condizioni per
concedere la liberazione anticipata e affidi, in caso di
valutazione positiva, al giudice competente la decisione.

In questo modo, il condannato potrà attendere “da libero”
la decisione del tribunale di sorveglianza sulla sua
richiesta di misura alternativa. Inoltre, per le donne madri
e i soggetti portatori di gravi patologie viene data la
possibilità di accedere alla detenzione domiciliare, senza
dover passare attraverso il carcere, ma solo per i casi in
cui debba essere espiata una pena non superiore ai quattro
anni.

La modifica introdotta fa sì che le detrazioni di pena
siano anche “anticipate”, al fine di limitare l’ingresso in
carcere per brevi periodi di detenzione. Sarà possibile,
infatti, sospendere l’ordine di esecuzione ogni volta che la
pena detentiva da espiare risulti inferiore: a 3 anni; a 6
anni per i reati connessi alla tossicodipendenza; e a 4 anni
nei casi previsti dall’articolo 47-ter dell’ordinamento
penitenziario (donne incinte, padri e madri di figli con
meno di dieci anni, persone in condizioni di salute
particolarmente gravi, etc…).

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Con il decreto viene ampliata la possibilità per il giudice
di ricorrere, al momento della condanna, ad una soluzione
alternativa al carcere, costituita dal lavoro di pubblica
utilità.

Questa misura, prevista per i soggetti dipendenti da alcol
o stupefacenti, fino ad oggi poteva essere disposta per i
soli delitti meno gravi in materia di droga, mentre con il
provvedimento potrà essere disposta per tutti reati commessi
da questa categoria di soggetti.

MISURE ALTERNATIVE, LAVORO E PERMESSI PREMIO
Infine ci sono le modifiche che prevedono l’estensione
degli spazi di applicabilità di alcune misure alternative al
carcere, prevedendo nuove categorie di soggetti, che in
passato erano invece esclusi, come i recidivi per piccoli
reati.

Il provvedimento estende (nel periodo estivo) la
possibilità di accesso ai permessi premio per i soggetti
recidivi e prevede l’estensione dell’istituto del lavoro
all’esterno (articolo 21 dell’Ordinamento penitenziario), ma
anche al lavoro di pubblica utilità.

Su questo argomento il Senato ha modificato la formulazione
prevedendo che: detenuti e internati possano “di norma”
essere assegnati alle attività di pubblica utilità;

nell’assegnazione si debba tener conto anche delle
specifiche professionalità e attitudini lavorative dei
detenuti; il lavoro di pubblica utilità possa svolgersi
anche presso comunità montane, unioni di Comuni, Asl, enti e
organizzazioni anche internazionali, comprese quelle di
assistenza sanitaria; è possibile l’assegnazione di detenuti
ad attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle
famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.

Il Senato ha inoltre modificato la disciplina dei permessi
premio, aumentando da 20 a 30 giorni, per i condannati
minorenni, la durata di ogni permesso premio e portando
durata complessiva per ogni anno di espiazione da 60 a 100
giorni. E ha innalzato da tre a quattro anni il limite di
pena per i condannati all’arresto o alla reclusione, ai fini
della concessione dei permessi premio.

NUOVI COMPITI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L’articolo 4 del decreto amplia i poteri assegnati al
commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie (figura istituita nel 2012).

In particolare, vengono stabilite, in via temporanea fino
al 31 dicembre 2014, altre funzioni del commissario:
programmazione dell’attività di edilizia penitenziaria;
manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento
e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
mantenimento e promozione di piccole strutture carcerarie
dove applicare percorsi di esecuzione della pena
differenziati su base regionale e istituzione di trattamenti
per la rieducazione del detenuto.

E ancora: realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di
alloggi per la polizia penitenziaria; destinazione e
valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante
acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato
pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più
fondi immobiliari; individuazione di immobili dismessi nella
disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali
e non territoriali, al fine della realizzazione di strutture
carcerarie. (Public Policy)

SOR