Dl Stupefacenti, prosegue esame Camera. Le modifiche prima dell’aula

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ROMA (Public Policy) – Le commissioni Giustizia e Affari sociali alla Camera hanno licenziato il decreto sugli stupefacenti e i farmaci ‘off label’ (medicinali utilizzati per cure diverse rispetto a quelle contenute nella scheda tecnica), che approderà in aula domani pomeriggio. Il decreto deve ancora essere esaminato dal Senato.

Il provvedimento ha subito alcune modifiche, in particolare con l’approvazione di alcune emendamenti presentati al decreto dai due relatori e presidenti delle commissioni, Donatella Ferranti (Pd) e Pierpaolo Vargiu (Sc) e dal governo. Di seguito le principali modifiche sulle droghe.

RIDOTTE PENE PER REATO PICCOLO SPACCIO Ridotte le pene per il reato di piccolo spaccio. Il reato era stato reso fattispecie autonoma con il decreto Carceri approvato a febbraio scorso. Con l’emendamento del governo quindi viene prevista una detenzione, per il cosiddetto piccolo spaccio di strada, da 6 mesi a 4 anni introducendo nuove sanzioni (da circa 10 mila euro). La norma precedente prevedeva multe da 3.000 a 26mila euro.

OK LAVORI PUBBLICA UTILITÀ PER PICCOLO SPACCIO E ancora: con un emendamento dei relatori è stato reintrodotto il comma 5 bis dell’articolo 73 della legge Fini-Giovanardi (dichiarata incostituzionale dalla Consulta), che prevede l’assegnazione, da parte del giudice, dei lavori di pubblica utilità come sconto della pena per lo spaccio o la detenzione di stupefacenti “di lieve entità”.

“Con la sentenza – si legge – il giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice”. Il lavoro di pubblica utilità “ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate.

VIA AGGETTIVO ‘INDICA’. PENE PER TUTTI TIPI CANNABIS Modificata la tabella predisposta ad hoc per la cannabis, presente nel decreto Stupefacenti e farmaci ‘off label’. La modifica è stata decisa con l’approvazione di alcuni emendamenti identici del Pd, M5s e Forza Italia. La Tabella II inizialmente distingueva tre tipologie di cannabinoidi: hashish, olio di canapa e marijuana, tutte e tre della famiglia della cannabis indica. Ora con gli emendamenti viene cancellato l’aggettivo “indica” e quindi il testo riportata semplicemente la dicitura “cannabis”.

Questo significa che saranno soggette a pene e sanzioni (anche se minori rispetto alle droghe pesanti) anche le altre tipologie di cannabis, come la sativa, la ruderalis e gli incroci. Le sanzioni previste per le cosiddette droghe leggere sono quelle previste dalla legge Iervolino-Vassalli (più contenute, da 2 a 6 anni), tornata in vigore dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la legge Fini-Giovanardi.

Nello specifico, la pronuncia della Consulta riguarda l’articolo 73.1 e 73.4 del testo unico sugli stupefacenti modificato dalla Fini-Giovanardi in base al quale la detenzione (spaccio, traffico) di droga al di sopra della quantità consentita per uso personale veniva punita per l’eroina come per la marijuana con pene da 8 a 20 anni (fatta salva l’attenuante di lieve entità che però interveniva solo in sede di giudizio, quindi senza incidere su eventuali arresti o custodia cautelare e senza toccare i casi di recidiva). Con l’effetto di contribuire al sovraffollamento degli istituti di pena che conosciamo (un terzo della popolazione carceraria ha a che fare con reati di droga).

IN TABELLA I ANCHE DROGHE SINTETICHE CON CANNABIS Nella nuova Tabella I sulle droghe (che contiene l’elenco di quelle ‘pesanti’) dovranno essere indicati “sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco – tossicologico al tetraidrocannabinolo”. È la precisazione introdotta con un emendamento M5s (a prima firma Marialucia Lorefice).

Il decreto prevedeva inizialmente la stessa cosa, ma con una dicitura più vaga: nella Tabella I, si legge nel testo originario del dl, devono essere inseriti “i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico”. L’emendamento precisa, invece, che devono essere inserite in tabella le droghe sintetiche che contengono il delta-9-tetraidrocannabinolo (detto comunemente Thc), il principale principio attivo della cannabis, considerato il capostipite della famiglia dei fitocannabinoidi.

NO OK COLTIVAZIONE O VENDITA PER CONDANNATI SPACCIO Sono esclusi dall’autorizzazione per la coltivazione, produzione, fabbricazione, importazione, esportazione, commercializzazione o comunque detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope le persone che abbiano avuto condanne per spaccio o deternzione illecita di droghe. Nel Testo unico in materia di stupefacenti, all’articolo 17, viene previsto che l’autorizzazione sia concessa dal ministero della Salute.

PRESCRIZIONI TABELLA MEDICINE SOLO IN PIANO INDIVIDUALE Inoltre, con un altro emendamento dei relatori, viene previsto che la prescrizione di medicinali compresi nella ‘Tabella medicinali’, sezione A, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da sostanze contenenti oppio, dovrà essere effettuata all’interno del piano terapeutico individualizzato, secondo quanto stabilità un apposito decreto attuativo del decreto del ministero della Salute.

Sempre sul fronte dell’utilizzo di medicinali per la disintossicazione, i medici chirurghi, su richiesta dei pazienti in corso di trattamento con medicinali stupefacenti che si recano all’estero, dovranno provvedere alla certificazione di possesso dei medicinali compresi nella tabella allegata al decreto.

IN ELENCO OFF LABEL FARMACI ALTERNATIVI SE PIÙ CONVENIENTI Per quanto riguarda la parte sui farmaci off label, un emendamento dei relatori stabilisce che l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) potrà autorizzare l’inserimento nell’elenco degli ‘off label’ quei farmaci che risultano più economici rispetto a quelli utilizzati per le stesse cure, già in commercio e utilizzati come ‘on label’.

L’emendamento semplifica le norme per l’introduzione di farmaci nell’elenco off label, sotto il controllo dell’Aifa. “Anche se sussista altra alternativa terapeutica nell’ambito dei farmaci autorizzati – si legge nell’emendamento -, previa valutazione della commissione tecnico scientifica dell’Aifa, sono inseriti nell’elenco” dei farmaci off label, “con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i farmaci che possono essere utilizzati per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell’ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza”.

Con l’emendamento, però, viene meno la norma sulla richiesta dai diritti di commercializzazione alle aziende produttrici. In base alle vecchie disposizioni, in caso di motivato interesse pubblico, l’Aifa poteva avviare le procedure necessarie per la registrazione dell’indicazione terapeutica offlabel, informando l’azienda produttrice del farmaco. Avviata la procedura, la registrazione poteva essere richiesta all’azienda produttrice a cui si chiedeva la cessione, a titolo gratuito, al ministero della Salute dei diritti di commercializzazione.

E ancora: con una modifica all’articolo 48 del decreto 269 del 2003, si prevede che parte delle risorse del Fondo istituito presso l’Aifa grazie ad un contributo delle aziende farmaceutiche pari al 5% delle spese promozionali autocertificate, potranno essere destinate, anche su richiesta delle Regioni e Pa, sentito il Consiglio superiore di sanità, alla sperimentazione clinica su medicinali per indicazioni terapeutiche diverse da quelle indicate nell’autorizzazione all’immissione in commercio. (Public Policy)

SOR