Débat public all’italiana: obbligatorio ma non troppo

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ROMA (Public Policy) – di Francesco Ciaraffo – Per grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, individuate per tipologia e soglie dimensionali con decreto del Mit, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e previo parere dell’Anac, “è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico“.

È quanto prevede una bozza del dlgs Appalti, presa in visione da Public Policy che introduce nel nostro Paese il meccanismo del débat public nel nostro Paese, cioè il confronto tra amministrazione pubblica, comunità locali e imprese.

Questo il meccanismo previsto dal dlgs. “Il soggetto proponente l’opera soggetta a dibattito pubblico convoca una conferenza cui sono invitati gli enti locali interessati, l’Anac e altri portatori di interessi, ivi compresi comitati di cittadini, i quali abbiano già segnalato agli enti locali il loro interesse, nella quale si definiscono con apposita intesa le modalità del dibattito pubblico, che in ogni caso deve concludersi entro 4 mesi dalla predetta convocazione”.

La procedura deve comunque prevedere: la pubblicazione sul sito internet del proponente dello studio di fattibilità e di altri documenti relativi all’opera; la raccolta di osservazioni inviate online ad un indirizzo di posta elettronica del proponente e da quest’ultimo costantemente presidiato.

E ancora: lo svolgimento di dibattiti pubblici nella o nei centri abitati interessati; una consultazione delle popolazioni interessate su questioni controverse che può svolgersi online ovvero mediante votazioni organizzate con il supporto degli enti locali; la pubblicazione sul sito del proponente dei risultati della consultazione e dei dibattiti, nonché delle osservazioni ricevute, anche per sintesi.

In caso di non raggiungimento dell’intesa sullo svolgimento del dibattito entro 30 giorni dalla convocazione della conferenza, questo si svolge sulla base di una deliberazione dell’Anac.

Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all’opera sottoposta al dibattito pubblico”, prevede ancora il dlgs.

Esclusa quindi l’obbligatorietà di tenere in considerazione le conclusioni del dibattito. (Public Policy)

@fraciaraffo