ROMA (Public Policy) – Garantire un flusso di informazioni “adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne”, con lo scopo di progettare “adeguate politiche di prevenzione e contrasto” e di “assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno”.
Questo l’obiettivo di un disegno di legge al Senato, a prima firma di Valeria Valente (Pd), contenente disposizioni in materia di statistiche sulla violenza di genere. Il ddl, che è “il frutto del lavoro svoto dalla commissione di inchiesta sul femminicidio”, reca anche le firme di tutte le altre forze politiche rappresentate in Parlamento (Iv, FI, M5s, FdI, Lega, Misto e Autonomie). La relatrice è Loredana De Petris (Misto-Leu).
Lunedì è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti nella commissione Affari costituzionali, che sta esaminando il ddl in sede redigente (ovvero sarà riservato all’aula solo il voto degli articoli e il voto finale sul provvedimento, senza possibilità di apportare modifiche rispetto al testo approvato in commissione).
DA INDAGINI ISTAT A DATI STRUTTURE SANITARIE
Per quanto concerne il contenuto del progetto legislativo, si prevede che gli uffici, gli enti o gli organismi e soggetti pubblici e privati che partecipano all’informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, debbano fornire dati e notizie sulle persone disaggregati per uomini e donne, assicurando anche l’uso di indicatori sensibili al genere.
Ogni 3 anni, poi, l’Istat dovrà condurre un’indagine ad hoc sulla violenza di genere, divisa in violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e stalking, da presentare anche al Parlamento.
L’obbligo di fornire dati sulla violenza di genere deve essere assicurato, poi, da ogni struttura sanitaria pubblica e privata, con particolare riguardo alle unità operative di pronto soccorso.
DA RILEVAZIONI INTERNO E GIUSTIZIA A CENTRI ANTIVIOLENZA
Al fine di garantire la rilevazione della violenza di genere e, in particolare, della violenza da parte dei partner, nei dati giudiziari e di polizia, il ddl impone ai ministeri dell’Interno e della Giustizia di “introdurre nei rispettivi sistemi informativi, fra le altre, l’informazione sulla relazione tra la vittima e l’autore del reato per misurare adeguatamente questo tipo di violenza o almeno per ottenerne una buona approssimazione”.
A oggi i dati, infatti, come spiega la relazione illustrativa, “non rappresentano adeguatamente la violenza di genere contro le donne, sebbene lo stalking, la violenza sessuale e i maltrattamenti in famiglia possano in qualche modo essere considerati in tal senso dei reati spia ”.
Molte violenze di genere “si nascondono, infatti, nelle lesioni e nelle percosse, così come nelle minacce e nella violenza privata se si considera la violenza psicologica, ma anche nel danneggiamento e nell’appropriazione indebita se si considera la violenza economica presente nei dati amministrativi”.
Ragion per cui nel ddl (art. 5) è inserita una “lunga lista di reati” (come omicidio, percorse, lesioni personali, estorsione, maltrattamenti, atti di violenza sessuale) per i quali si reputa necessario “rilevare la relazione tra la vittima e l’autore del reato stesso, se si tratta del partner, dell’ex partner, di un parente o di una persona conosciuta oppure sconosciuta alla vittima”.
Viene prevista, inoltre, l’istituzione di una banca dati interministeriale in cui raccogliere i dati relativi ai femminicidi e alle donne che abbiano denunciato la violenza subita o sporto denuncia (prevedendo, anche, la trasmissione annuale dei dati all’Istat).
Infine si stabilisce che l’Istituto nazionale di statistica assicuri la realizzazione, ogni 2 anni, di indagini specifiche sui centri antiviolenza e sulle case rifugio, evidenziando in esse non solo le caratteristiche dell’utenza, ma anche la tipologia di violenza subita e di assistenza fornita.