Giustizia, in bozza ddl sospensione prescrizione con condanna in primo grado

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ROMA (Public Policy) – Dal deposito della sentenza di primo grado, in caso di condanna, si prevede la sospensione del corso della prescrizione e la necessità di arrivare all’appello entro due anni. È quanto prevede l’articolo 3 della bozza di ddl sulla riforma del codice penale, di cui Public Policy è in possesso, approvata dal Consiglio dei ministri del 29 agosto. Secondo quanto viene riferito, la bozza non dovrebbe aver subito modifiche durante l’esame in Cdm. Il testo però è stato approvato ‘salve intese’ e quindi potrebbe essere cambiato prima della trasmissione al Parlamento.

Sempre sul fronte della prescrizione, la bozza prevede che questa ricomincerà a correre, recuperando anche il tempo della sospensione, nel caso in cui la sentenza di appello (quindi il secondo grado) sia di assoluzione. Le nuove regole varranno soltanto per le sentenze di primo grado emesse dopo l’entrata in vigore della legge. Inoltre, viene prevista una sospensione di un anno dopo la sentenza di appello in attesa del giudizio di Cassazione.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento, del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi, già previsti dal codice penale ma che ora la bozza di ddl riscrive: – Dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui, ed è questa una delle novità, l’autorità competente accoglie la richiesta; – Dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione; – Dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria; – Nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento. (Public Policy) SOR