Riapre il cantiere appalti: via alla riforma dei contratti

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ROMA (Public Policy) – Il Governo riapre il cantiere appalti. Dopo appena tre anni dall’approvazione del Codice targato centrosinistra l’Esecutivo Conte dà ufficialmente il via alla riforma dei contratti. Un obiettivo dichiarato da subito prioritario dal Governo e dalla maggioranza, tanto che il premier, Giuseppe Conte, ne aveva fatto menzione nel discorso di insediamento alle Camere. Ed eccolo il dlgs, approvato giovedì sera dal Cdm all’interno di un ampio disegno di provvedimenti detto Semplificazioni, con qualche criterio direttivo in più rispetto alle bozze circolate le scorse settimane. Il Governo avrà un anno di tempo per mettere a punto il nuovo Codice dall’approvazione della delega. Questa, in base alla bozza presa in visione da Public Policy contiene 21 criteri direttivi. 

Tra le principali linee guida, “restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando, ove possibile, una disciplina per principi”.

Poi “assicurare l’efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione, e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, compresi le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché di esecuzione dei servizi e delle forniture, limitando i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee”.

Focus specifico anche per gli appalti sotto la soglia comunitari. Per questi, il nuovo Codice dovrà “prevedere discipline opportunamente differenziate” e “ispirate alla massima semplificazione e rapidità”.  Si punta poi a dare più libertà alle stazioni appaltanti promuovendo la loro “discrezionalità e la responsabilità” anche “nell’ottica di assicurare maggiore flessibilità nell’utilizzo delle procedure di scelta del contraente, fornendo alle medesime stazioni appaltanti misure e strumenti di supporto attraverso il potenziamento dell’attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle competenti autorità amministrative indipendenti nonché delle altre amministrazioni pubbliche”.

 In tema di stazioni appaltanti, invece, si punta a “riordinare e riorganizzare l’attuale disciplina”, con riferimento “agli obblighi e alle facoltà inerenti al ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dagli stessi e provvedere all’introduzione di strumenti di controllo sul rispetto della disciplina in materia”.

Intervento anche in materia di controlli. In questo caso l’obiettivo è  “armonizzare, semplificare e razionalizzare la disciplina dei controlli, ad eccezione di quelli fiscali, sulle imprese e i professionisti”. Secondo la delega, le attività di controllo dovranno essere svolte “in modo da recare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività, tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate”. Inoltre sarà “esclusa la possibilità di reiterare controlli finalizzati alla verifica del rispetto di obblighi identici o di carattere equivalente, individuando modalità di coordinamento obbligatorio tra le diverse amministrazioni competenti per materia”. E ancora, le modalità di controllo e gli adempimenti amministrativi dovranno essere “differenziati in base alla tipologia di attività svolta, alle sue caratteristiche, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici” e dovrà essere “assicurata la collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità”.

E ancora, la delega stabilisce “l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza”. Questo anche per permettere: “l’immediata verifica dell’efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie; la confrontabilità dei risultati organizzativi da parte delle diverse amministrazioni operanti sul territorio con le stesse competenze, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti; l’adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti”.

Un passaggio anche sulla dematerializzazione. “Diffondere la cultura digitale e favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi innanzitutto attraverso dispositivi mobili, nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e tenendo conto delle esigenze di sicurezza cibernetica, individuando azioni di divulgazione e educazione all’utilizzo dei servizi digitali pubblici e privati e incentivando le amministrazioni pubbliche a utilizzare tecniche di gestione di progetto per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione e innovazione”.

La delega, almeno al momento, non mette in discussione uno dei principi cardine della riforma del 2016, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma punta a scardinarne un altro. L’attuale Codice, infatti, ha previsto una serie di strumenti regolatori secondari, la cosiddetta soft law. Il futuro Codice, almeno come immaginato dal Governo attraverso la delega, dovrà “eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi” dal Regolamento attuativo. E questo sarebbe un’altra grande novità rispetto all’impianto attuale. Il Regolamento, con l’insieme di norme applicative e di dettaglio, era presente nella versione pre riforma 2016 eppoi cancellato, sostituto appunto da una serie di atti normativi di secondo livello, come le linee guida Anac.

Il Regolamento (per la sua adozione il Governo avrà a disposizione due anni dall’entrata in vigore della delega) “detta la disciplina esecutiva e attuativa” del Codice stesso. In particolare questo regolerà materie quali: la nomina, il ruolo e i compiti dei responsabili dei procedimenti d’appalto fino alla progettazione dei lavori, servizi e forniture e verifica del progetto; sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte.

E ancora: categorie di opere generali e specializzate; direzione dei lavori e dell’esecuzione; esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; tutela dei lavoratori e regolarità contributiva; affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; lavori riguardanti i beni culturali. (Public Policy) FRA