ROMA (Public Policy) – Entra nell’articolato del decreto Aiuti bis la norma per la costituzione di un ‘Copasir provvisorio’ nella fase iniziale della legislatura: è stato infatti approvato, al Senato, l’emendamento riformulato per cui “all’inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell’organo non rispetti la consistenza dei gruppi parlamentari, i presidenti dei due rami del Parlamento procedono all’integrazione della composizione, fino a un massimo di otto, tenendo conto della consistenza dei gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori”.
In base all’emendamento, il Comitato provvisorio sarà presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto o, in sua assenza, se rieletto, dal vicepresidente o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d’età. Il Copasir provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo.