ROMA (Public Policy) – Intervenire sulla compensazione tra debiti fiscali e crediti vantati nei confronti delle Pa, prevedendo, dal 2022, l’abrogazione della disciplina della cosiddetta “compensazione provvisoria” e facendo permanere a regime la sola “compensazione strutturale”, con alcune modifiche volte a superarne l’attuale limite temporale (fermo al 2013) e ampliando l’utilizzabilità dell’istituto anche con riferimento ai crediti derivanti da prestazioni professionali.
La scorsa settimana l’aula della Camera ha approvato, in prima lettura, una pdl – che ha ricongiunto l’esame di tre proposte targate FdI, M5s e Lega – in tema di compensazione di crediti.
Vediamo il contenuto del progetto legislativo, passato dunque all’esame di Palazzo Madama (e che – vista l’urgenza del tema e i tempi stretti – potrebbe finire con un emendamento in Manovra):
DISCIPLINA UNITARIA COMPENSAZIONE CREDITI
L’istituto della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Pa, con i debiti derivanti da carichi affidati all’agente della riscossione, come cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo, è oggi possibile, a normativa vigente, in base a due discipline che differiscono parzialmente tra loro: la disciplina strutturale, prevista dall’articolo 28-quater del dpr 602 del 1973 (introdotto nel 2010), concernente le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, e quella speciale, contenuta nell’articolo 12, comma 7-bis, del dl 145 del 2013.
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IAC