di Luca Iacovacci
ROMA (Public Policy) – Dall’introduzione dell’obiezione di coscienza per medici e infermieri per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita, all’esclusione di punibilità anche retroattiva, al ricorrere delle condizioni previste (richiesta consapevole fatta da un maggiorenne tenuto in vita da un macchinario e affetto da una patologia irreversibile, che causi sofferenze intollerabili).
La scorsa settimana le commissioni Giustizia e Affari sociali alla Camera hanno approvato gli ultimi emendamenti per completare l’iter del testo base sul cosiddetto ‘suicidio assistito’, nonostante il voto contrario delle forze di centrodestra (FdI, Lega, FI e Coraggio Italia).
La pdl, dunque, è approdata in aula a Montecitorio, anche se la strada verso il via libera – vista l’opposizione del centrodestra unito – è tutta in salita. I relatori sono Alfredo Bazoli, Pd, e Nicola Provenza, M5s. Lunedì si è svolta la discussione generale, ma non è stata ancora fissata una data per il prosieguo dell’esame: e tra decreti fiscali, Pnrr, Manovra e Quirinale non se ne parlerà prima di febbraio.
Vediamo i contenuti del testo base, come modificato nel corso dell’iter parlamentare alla Camera:
SUICIDIO ASSISTITO
Anzitutto la pdl si occupa delle definizioni. La legge va a disciplinare “la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita”, al ricorrere di alcune condizioni.
Si intende per morte volontaria medicalmente assistita “il decesso cagionato da un atto autonomo” con cui “si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale”.
CONDIZIONI DEL PAZIENTE
Per ricorrere alla morte volontaria, il paziente, necessariamente maggiorenne, deve essere capace di intendere e di volere e di prendere decisioni “libere, attuali e consapevoli”. Inoltre bisogna esser stati “adeguatamente informati” e bisogna aver rifiutato un percorso di cure palliative.
Inoltre è indispensabile essere affetti da una patologia irreversibile che causi una prognosi infausta o una condizione clinica irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche ritenute “assolutamente intollerabili”.
Il paziente, che deve produrre la richiesta per iscritto o videoregistrarla se non riesce, deve anche essere necessariamente tenuto in vita “da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso”.
MODALITÀ DELLA RICHIESTA E PARERE COMITATO VALUTAZIONE CLINICA
La via ordinaria è che la richiesta sia manifestata per iscritto e nelle forme dell’atto pubblico (ma può essere revocata con ogni mezzo) o della scrittura privata autenticata. In alternativa, come detto, si può ricorrere alla videoregistrazione o a “qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà”, alla presenza di due testimoni.
Una volta pervenuta la richiesta, il medico ricevente deve comunque prospettare al paziente, e con il suo consenso anche ai familiari, “le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative”, promuovendo ogni azione di sostegno possibile.
Nel caso in cui si decida di andare avanti, il medico deve redigere un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata, inoltrando il documento al Comitato di valutazione clinica, che ha 30 giorni per dare un “parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita”, rispondendo al medico richiedente ed alla persona interessata.
Per esprimere il parere, il Comitato per la valutazione clinica può convocare il medico di riferimento o l’équipe sanitaria per una audizione, o può anche recarsi dal paziente per accertare che la richiesta di suicidio assistito sia stata informata, consapevole e libera.
Nel corso del periodo che intercorre tra l’invio della richiesta al comitato e la ricezione del parere da parte del medico richiedente, al paziente va dato un supporto medico e psicologico “adeguato”.
Se il medico ritenga di non trasmettere la richiesta al comitato o in caso di parere contrario dello comitato, la persona che ha fatto richiesta di morte volontaria medicalmente assistita può ricorrere al giudice territorialmente competente, entro 60 giorni.
OBIEZIONE COSCIENZA E NON PUNIBILITÀ
La legge comunque prevede che medici e infermieri coinvolti possano sollevare obiezione di coscienza, “con preventiva dichiarazione” da comunicare “entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento” ministeriale che dovrà istituire e disciplinare i comitati per l’etica nella clinica presso le aziende sanitarie territoriali. Gli ospedali sono tenuti in ogni caso “ad assicurare l’espletamento delle procedure previste” dalla legge sul suicidio assistito. Dovrà essere la regione a controllare e garantire l’attuazione.
Nel caso in cui si proceda al suicidio assistito, il decesso a seguito del quale è equiparato in tutto e per tutto alla morte per cause naturali, è esclusa la punibilità di medici e infermieri che abbiano dato corso alla procedura.
Tra l’altro sono stati introdotti anche effetti retroattivi, non essendo punibile chi sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della legge, al ricorso dei medesimi presupposti e condizioni (ed in presenza di una volontà del paziente libera, informata, consapevole e inequivocabilmente accertata).
FASE ATTUATIVA
Infine, si prevede una corposa fase attuativa.
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della normativa, il ministro della Salute, previa intesa in Conferenza Stato-regione dovrà: individuare i requisiti delle strutture del Ssn idonee ad accogliere le persone che faranno richiesta di suicidio assistito; definire i protocolli e le modalità per la prescrizione, preparazione, coordinamento e sorveglianza e le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata ed ai suoi familiari; determinare le modalità di custodia ed archiviazione delle richieste di suicidio assistito.
Bisognerà anche definire le modalità di una informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge sulle disposizioni anticipate di trattamento e definire monitoraggio e implementazione della rete di cure palliative, che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale.