Voto di scambio, Camera approva ddl. Ora tornerà al Senato /Scheda

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ROMA (Public Policy) – L’Aula della Camera ha approvato il disegno di legge che modifica l’articolo 416-ter del Codice penale sullo scambio elettorale politico-mafioso. I favorevoli sono stati 310, i contrari 61. Hanno votato a favore anche Forza Italia, Sel e Lega. Contrario il Movimento 5 stelle. Il testo, rispetto alle intenzioni iniziali del governo e della maggioranza, ha subito diverse modifiche rispetto al provvedimento uscito dal Senato, dove dovrà tornare per la quarta e ultima lettura.

Le modifiche riguardano il principio della cosiddetta “messa a disposizione” – eliminato -, la parola “qualunque” prima di ogni “altra ultilità” e la riduzione delle pene previste dalle iniziali 7 ai 12 anni alle attuali 4 a 10 anni. Un articolo aggiuntivo stabilisce che la norma entrerà immediatamente in vigore al momento della pubblicazione in Gazzetta.

L’ARTICOLO 416-TER DEL CODICE PENALE USCITO DALLA CAMERA

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

L’ARTICOLO 416-TER DEL CODICE PENALE USCITO DAL SENATO

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis (sull’associazione di tipo mafioso; Ndr) in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis (dunque con la reclusione da sette a dodici ann; Ndr). La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

L’ATTUALE ARTICOLO 416-TER DEL CODICE PENALE

“La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”.

COSA CAMBIA CON LA NUOVA FORMULAZIONE

Il nuovo articolo sullo scambio elettorale politico-mafioso ribalta del tutto l’impostazione della legge, punendo non più chi “ottiene la promessa” ma chi “accetta la promessa”, ed estendendo lo scambio ad altra “utilità” invece che alla sola “erogazione di denaro”. Sparita, rispetto al testo uscito dal Senato, la cosiddetta “messa a disposizione”, che puniva non solo il politico che accetta la promessa di procurare voti in cambio di denaro o di altra utilità ma anche, più in generale, “in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione”. Le pene previste passano dalle iniziali 7 ai 12 anni alle attuali 4 a 10 anni. Un articolo aggiuntivo stabilisce che la norma entrerà immediatamente in vigore al momento della Pubblicazione in Gazzetta. (Public Policy)

NAF