MARÒ, CAMERA APPROVA ACCORDO ITALIA-INDIA SU PERSONE CONDANNATE

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(Public Policy) – Roma, 17 ott – L’Aula della Camera ha
approvato la conversione in legge dell’accordo con l’India
sul trasferimento delle persone condannate: 458 favorevoli,
un astenuto. Ora il testo andrà al Senato per il via libera
finale.

La legge in questione appare come un “paracadute” di ultima
istanza per i due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore
Girone, detenuti in India da 8 mesi con l’accusa di aver
ucciso due pescatori indiani.

“L’accordo – ha spiegato il relatore Stefano Stefani(Lega
nord) – ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale
per il trasferimento delle persone condannate, al fine di
facilitarne la riabilitazione sociale”.

Secondo l’articolo 2, che attiene ai principi generali,
“una persona condannata nel territorio di uno Stato
contraente può essere trasferita nel territorio
dell’altro, al fine di scontare la pena che gli è stata
inflitta. A tale proposito egli può manifestare allo Stato
trasferente o a quello ricevente, la propria volontà di
essere trasferito”. L’accordo “non è applicabile se la
persona è stata condannata per un reato previsto dalle legge
militare”.

L’articolo 3 prevede che
la richiesta sia inoltrata attraverso le autorità centrali
degli Stati contraenti. Le “condizioni per il trasferimento”
sono oggetto dell’articolo 4. In particolare la sentenza
deve essere definitiva; la parte residua da scontare deve
essere almeno di un anno; gli atti che hanno portato alla
condanna “debbono costituire reato anche per la legge dello
Stato ricevente”.

Se la revisione della sentenza, secondo l’articolo 10,
spetta solo allo Stato trasferente, “ciascuno Stato può
accordare la grazia, l’amnistia o l’indulto, conformemente
alle proprie leggi”. L’accordo è applicabile all’esecuzione
di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore
(articolo 17).

Per l’articolo 19, “la consegna della persona trasferita
dovrà avvenire in una località concordata tra i due Stati.
Lo Stato ricevente è responsabile del trasporto del detenuto
dallo Stato trasferente ed anche della custodia della
persona condannata al di fuori del proprio
territorio”.(Public Policy)

(VIC)