di Serena Riformato
ROMA (Public Policy) – Il decreto Sicurezza ha ottenuto la fiducia in aula alla Camera. Il testo del provvedimento, originariamente composto di 40 articoli, è uscito dalla prima lettura al Senato con 34 articoli in più, per un totale di 74. Fra le polemiche delle opposizioni e lo scarso entusiasmo dell’alleato M5s, il decreto a firma del ministro dell’Interno Matteo Salvini non ha subito ulteriori modifiche a Montecitorio. Rimane l’articolazione in tre parti, in materia di immigrazione (articoli 1-14), sicurezza pubblica (articoli 16-31) e organizzazione del ministero dell’Interno e dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità.
Vediamo i contenuti nel merito:
ABOLIZIONE DELLA PROTEZIONE UMANITARIA
È una delle novità più significative del decreto. L’articolo 1 abroga il permesso di soggiorno per motivi umanitari e introduce, al suo posto, una casistica di permessi di soggiorno “speciali”: per vittime di violenza o di grave sfruttamento, condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine atti di particolare valore civile.
LIMITI DI TRATTENIMENTO
Il migrante potrà essere trattenuto fino a 180 giorni all’interno dei centri di permanenza per i rimpatri. Prima del dl Sicurezza il limite era fissato a 90 giorni. Nel caso non fossero sufficienti i posti nei Cpr, l’articolo 4 permette di trattenere i migranti anche negli uffici di frontiera. In più, lo straniero potrà essere rinchiuso per un periodo di al massimo trenta giorni nei cosiddetti hotspot per accertarne l’identità e la cittadinanza.
LISTA PAESI SICURI
Arriva la lista di Stati sicuri per velocizzare le procedure di accettazione o rigetto delle richieste d’asilo dei migranti. Sarà il ministro degli Esteri, di concerto con i ministri dell’Interno e della Giustizia, a stilare la lista sulla base di alcuni criteri. Uno Stato non appartenente all’Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, “in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
La norma specifica che la designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone. La valutazione di accertamento che uno Stato non appartenente all’Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dagli Stati membri dell’Unione europea, dall’Easo, dall’Unhcr, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. La lista servirà, tra l’altro, per una sorta di invertimento di onere della prova: dovrà essere il richiedente proveniente da un Paese sicuro a dover dimostrare che il ritorno in patria rappresenti per lui una situazione di pericolo. In caso contrario, la domanda d’asilo sarebbe rigettata.
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@serenarifor