Prestiti per la Difesa, accordo al Coreper sul regolamento Safe

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BRUXELLES (Public Policy / Policy Europe) – Accordo di massima raggiunto tra gli ambasciatori degli Stati membri nell’Ue (Coreper) sul regolamento Safe, per raccogliere fino a 150 miliardi di prestiti per la Difesa.

La riunione straordinaria che era stata convocata domenica si era conclusa senza intesa e con la presidenza polacca del Consiglio Ue che aveva messo sul tavolo un nuovo testo di compromesso. L’accordo è stato però trovato lunedì mattina, nel corso di un’altra riunione, convocata anche per concordare i testi negoziali in vista del vetice Ue-Uk che si è tenuto nel Regno Unito. Gli ambasciatori hanno dato il loro via libera di massima. L’ok sarà formalizzato nel corso del Coreper di domani, perché qualche Stato mmebro si è voluto prendere più tempo per esaminare il testo. Il via libera politico dovrebbe arrivare durante il Consiglio Affari generali di martedì.

Il testo che verrà approvato il 21 maggio non dovrebbe essere molto diverso da quello entrato nel Coreper e anticipato da Public Policy.

Sicuramente, il testo che ha ricevuto l’ok di massima dagli ambascitori contiene i seguenti due elenchi di prodotti ammissibili. Nel primo elenco – a quanto si apprende – figurano: munizioni e missili; sistemi di artiglieria (comprese le capacità di attacco di precisione); capacità di combattimento terrestre e relativi sistemi di supporto (comprese le attrezzature per i soldati e le armi per la fanteria); piccoli droni e relativi sistemi anti-drone; protezione delle infrastrutture critiche; cyber; mobilità militare, compresa la contro-mobilità. Il secondo elenco contiene: sistemi di difesa aerea e missilistica; capacità marittime di superficie e subacquee; droni (diversi dai piccoli droni) e relativi sistemi anti-drone; strumenti strategici come il trasporto aereo strategico, il rifornimento aria-aria, i sistemi C4ISTAR, nonché i mezzi e i servizi spaziali; intelligenza artificiale e guerra elettronica.

Confermata l’apertura dei prestiti ai contratti di appalto esistenti. Il costo dei componenti originari di paesi non appartenenti all’Unione, agli Stati Efta-See o all’Ucraina non deve superare il 35% del costo stimato dei componenti del prodotto finale. Gli appalti comuni sono aperti anche ai Paesi candidati e ai Paesi terzi con cui l’Unione ha stipulato un partenariato per la sicurezza e la difesa. Prevista anche la possibilità di un accordo bilaterale con i Paesi in via di adesione, i potenziali candidati e i Paesi candidati diversi dall’Ucraina e i Paesi che hanno un Partenariato per la Difesa. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, nei considerando è stato aggiunto un linguaggio supplementare per rafforzare la dimensione transatlantica e garantire la complementarità con la Nato. (Public Policy / Policy Europe) NAF