ROMA (Public Policy) – Dalla ridefinizione di testimone di giustizia alla nuova disciplina dei piani di protezione, definitivo e provvisorio, fino all’istituzione della figura del referente come punto di riferimento per il testimone.
Senza dimenticare la nascita al Viminale del Servizio centrale di protezione, istituito nell’ambito del dipartimento della Pubblica sicurezza. Sono questi alcuni dei temi principali in un progetto di legge approvato la settimana scorsa nell’aula di Montecitorio, a prima firma della presidente della commissione Antimafia Rosy Bindi (Pd), che intende introdurre nell’ordinamento una normativa ad hoc integralmente dedicata ai testimoni di giustizia.
Montecitorio ha approvato la pdl con 314 sì e nessun contrario. Il testo, quindi, è passato all’esame di Palazzo Madama. Ecco i contenuti principali del progetto di legge, sul quale conviene evidenziare un punto: per la sua applicazione, come prevede l’articolo 25, si dovranno adottare (secondo le procedure della legge 400 del 1988) “uno o più regolamenti” d’attuazione.
IL TESTIMONE DI GIUSTIZIA
Anzitutto la pdl ridefinisce chi è il testimone di giustizia, colui a cui si applicano le misure speciali di protezione previste dagli articoli 3-9 del progetto Bindi. Qualità delle dichiarazioni, posizione di terzietà del testimone rispetto al contesto e ai fatti denunciati ed effettività e gravità del pericolo sono i punti principali.
continua –in abbonamento
IAC