(Public Policy) – Roma, 6 giu – Il Comitato parlamentare per
le riforme costituzionali sta per diventare operativo: sarà
composto da venti deputati e venti senatori, e si occuperà
di esaminare “i progetti di legge di revisione dei titoli I,
II, III e V della parte seconda della Costituzione,
afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di
Governo e del bicameralismo, delle altre norme
costituzionali connesse con i suddetti titoli della
Costituzione, nonché i conseguenti progetti di legge
ordinaria, con particolare riferimento a quelli di riforma
dei sistemi elettorali relativi agli organi costituzionali
dello Stato”. È quanto si legge nella bozza del ddl di
istituzione del Comitato per le riforme oggi varato dal
Consiglio dei ministri.
Otto articoli in tutto, che fissano limiti e poteri del
Comitato. A nominare i 40 parlamentari saranno i presidenti
delle Camere; i membri verranno scelti tra i componenti
delle commissioni permanenti per gli Affari Costituzionali
del Senato e della Camera. Ne faranno parte di diritto i
presidenti delle commissioni in questione, cui sarà affidata
congiuntamente la presidenza del Comitato.
Per quanto riguarda le procedure di nomina, la divisione
numerica tra i gruppi avverrà – si legge nella bozza – “in
base alla loro complessiva consistenza numerica e al numero
dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste
ad essi riconducibili, assicurando in ogni caso la presenza
di almeno un rappresentante per ciascun gruppo e di un
rappresentante delle minoranze linguistiche”.
Il Comitato agirà in sede referente, ciò vuol dire che le
proposte saranno emendabili in aula.
Ad assegnare al nuovo organo i disegni e le proposte di
legge costituzionale e ordinaria saranno i presidenti delle
Camere. “È in facoltà del Comitato – si legge infatti –
esaminare anche i progetti di legge ordinaria che si rendano
eventualmente necessari per l’attuazione delle nuove
disposizioni costituzionali”.
APPROVAZIONE E REFERENDUM
I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge
costituzionali saranno organizzati in modo tale “da
assicurare la conclusione dell’esame entro diciotto mesi”
dalla data della prima seduta del nuovo Comitato. A tal
fine, si legge nella bozza, “i lavori in sede referente del
Comitato in prima lettura si concludono entro quattro mesi
dalla data della prima seduta, mentre i lavori in prima
lettura di ciascuna Assemblea si concludono entro tre mesi
dal termine dell’esame dei progetti di legge in sede
referente”.
Per quanto riguarda l’approvazione delle Camere, il
progetto o i progetti di legge costituzionale saranno
“adottati da ciascuna Camera con due successive votazioni ad
intervallo non minore di un mese e approvati in seconda
deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera”.
Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, le leggi
costituzionali approvate potranno essere sottoposte a
referendum popolare se ne faranno richiesta “un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali“, anche qualora “siano state approvate
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti”. Saranno
promulgate, in caso di referendum, solo se saranno state
approvate dalla maggioranza dei voti validi.
Per la modificazione della legge o delle leggi
costituzionali o ordinarie approvate dal Comitato, si
osserveranno “le norme di procedura rispettivamente previste
dalla Costituzione”.
COMITATO A TERMINE
“Il Comitato – si legge ancora nella bozza – cessa dalle
sue funzioni con la pubblicazione della legge o delle leggi
costituzionali o ordinarie approvate ai sensi della presente
legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una
o di entrambe le Camere”. (Public Policy)
GAV