di Fabio Napoli
ROMA (Public Policy) – L’aula del Senato ha approvato in prima lettura il ddl Cinema, collegato alla legge di Stabilità 2016.
Adesso il provvedimento voluto dal governo dovrà essere esaminato dalla Camera ma, come più volte ribadito dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, l’intenzione è quella di approvare in via definitiva il ddl già al primo passaggio a Montecitorio.
Il provvedimento contiene diverse misure ma per applicarle le definizioni contenute nel ddl sono altrettanto importanti. Ecco tutte le definizioni contenute nel ddl, da “film” a “cineteca“, passando per “opera prima” e “documentario“:
DEFINIZIONI: DA ‘FILM’ A ‘CINETECA’
Opera audiovisiva: ‘la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione’.
Film: un’opera audiovisiva ‘destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche’. I parametri e i requisiti per definire questa destinazione saranno stabiliti da un decreto del ministro dei Beni e delle attività culturali.
Film d’essai: quei ‘film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi’.
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(nella foto: Sergej Ėjzenštejn)