Superbonus e decreto Pnrr: le novità per Ambiente&Energia

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di Valentina Pigliautile

ROMA (Public Policy) – Importanti novità sul fronte energetico sono arrivate dall’ultimo Cdm, con il via libera al decreto legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali e al decreto Pnrr, con diverse misure per la semplificazione per l’installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili.

Nel primo caso, il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche. Nel dettaglio, dall’entrata in vigore del decreto, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta.

Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti. Si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a spese per interventi di riqualificazione energetica e interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro. Ma le norme per la cessione dei crediti relativi a spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici. A ciò si somma il divieto introdotto per le Pubbliche amministrazioni di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

Diverse novità inoltre nell’ultima versione del dl Pnrr, licenziato da Palazzo Chigi, in tema di semplificazioni normative per le energie rinnovabili, gli impinanti di accumulo energetico e quelli agro-fotovoltaici. Viene mantenuta la norma che equipara gli “gli interventi di efficienza energetica su piccoli impianti a fonti rinnovabili – tra cui l’installazione, di impianti solari fotovoltaici e termici – a “interventi di manutenzione ordinaria”, non subordinati all’acquisizione di permessi o autorizzazioni. Tale possibilità viene però ristretta, nella versione finale del decreto agli impianti con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri ( la bozza precedenti fissavano il limite a 10 metri).

Un altro paletto inserito nell’ultima versione riguarda gli interventi su immobili che si “distinguono per la loro non comune bellezza” e sui “complessi” che “compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale , inclusi i centri ed i nuclei storici”: in entrambi i casi, l’installazione di impianti, richiederà una autorizzazione da parte dell’autorità paesaggistica competente, da rilasciare entro 45 giorni, secondo il meccanismo del silenzio assenso.

Salta, invece, la previsione che identificava i piccoli impianti fotovoltaici come “ infrastrutture strategiche nazionali”, stabilendo che le procedure semplificate del decreto prevalessero “sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali”. Affinché gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole siano considerati manufatti “strumentali” all’attività agricola – quindi liberamente installabili – non basterà più che  i pannelli solari siano posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili e che le modalità realizzative prevedano una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante o per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura. A questi, andranno sommati due nuovi criteri: 1) la preventiva identificazione delle aree idonee; 2) la realizzazione diretta da parte di imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriali.

Nell’ultima versione del testo arriva anche un comma in più destinato alle comunità energetiche. Quelle, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di imprenditori agricoli, potranno accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi per impianti a fonti rinnovabili, inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria . L’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle comunità energetiche rimarrà nella loro disponibilità. Le medesime possibilità si applicano anche alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile realizzate da: imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero; cooperative agricole che svolgono attività agricole e cooperative o loro consorzi indipendentemente dai propri associati.

Tra le ultime ‘aggiunte’, anche una relativa a interventi di risanamento ambientale e rigenerazione urbana. La società Arexpo S.p.A. (società privata a maggioranza pubblica, fondata nel 2011 per acquisire le aree destinate a ospitare Expo Milano 2015; Ndr), previo adeguamento del proprio statuto sociale, potrà stipulare con amministrazioni pubbliche aggiudicatrici – e con le relative le relative società in house, società controllate e società partecipate – accordi in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, nonché in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società, al fine di realizzare interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell’insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione degli interventi in questione, si legge, “la società Arexpo S.p.A. potrà svolgere a favore dei soggetti, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull’intero territorio nazionale”. (Public Policy)

@_ValPigliautile