(Public Policy) – Roma, 1 ott – L’ultimo Consiglio dei ministri, nonostante fosse stato già travolto dalla crisi determinata dalle dimissioni in massa dei parlamentari del Pdl, ha comunque deliberato il regolamento per l’individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
Il regolamento è composto di un solo articolo, individuazione di attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni, e recita: “All’articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012 n.253 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2bis. Ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 1 del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.56, rientrano negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell’accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga”.
Originariamente il comma 2 prevedeva: “Le attività di studio, ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione e sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, si qualificano inoltre come attività strategiche chiave quando sono inerenti a: a) tecnologie di riduzione della segnatura radar (stealthness); nanotecnologie; tecnologie dei materiali compositi ad alto grado termico; tecnologie per la progettazione e fabbricazione di meta materiali; tecnologie per la progettazione e fabbricazione di Superfici a Selezione di Frequenza (FSS); b) Materiali Radar Assorbenti (RAM); materiali per radome FSS (aeronautici, navali, terrestri); materiali ad alto grado termico per motori spaziali, aeronautici, nucleari; materiali per fabbricazione di satelliti, scudi spaziali e parti di armamenti (affusti,lanciatori e canne); materiali per l’abbattimento della traccia infrarosso e della traccia acustica”.
Con l’articolo 2bis rientrano dunque nella rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni anche le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura del servizio universale e dei servizi di banda larga e ultralarga. Il Dpcm è corredato dalla relazione illustrativa: “A seguito di una prima fase di applicazione – si legge nel documento – e in relazione a quanto proposto dal ministero della Difesa di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, si ravvisa l’esigenza di aggiornare l’individuazione della attività di rilevanza strategica per il sistema della difesa e della sicurezza nazionale”. Il Dpcm presenta anche il parere del Consiglio di Stato indirizzato alla presidenza del Consiglio dei ministri, al sottosegretario Filippo Patroni Griffi, ed è datato 26 settembre, alla vigilia del Consiglio dei ministri ‘politico’.
Il parere è firmato dal presidente della sezione consultiva per gli atti normativi, Franco Frattini. Il presidente, oltre a rilevare un’evidente svista per l’errato riferimento all’anno di adozione del Dpcm, sottolinea che “l’individuazione delle attività costituisce una scelta fondata su valutazioni tecniche e discrezionali che per la loro natura richiedono costante verifica e aggiornamento”.
È dunque coerente, secondo Frattini, la decisione di integrare sia pure a breve distanza dalla sua adozione, il Dpcm del 30 novembre 2012, n.253. “La sezione invita l’amministrazione a valutare, per l’eventuale verificarsi in futuro di situazioni che richiedono un intervento immediato del governo a tutela degli interessi della difesa e sicurezza nazionale, la possibilità dell’introduzione nel sistema di una disposizione di ‘chiusura’. Una norma cioè definita secondo corrette regole di gerarchia delle fonti e che sia pienamente rispettosa della libertà del mercato, idonea ad abilitare il governo nei tre settori di cui alla norma primaria ad assumere atti urgenti qualora un nuovo atto pregiudizievole per l’interesse nazionale si sviluppi in tempi tanto ristretti da non consentire l’immediata integrazione della norma regolamentare a situazioni che per la loro complessità dei settori stessi potrebbero essere imprevedibili o impreviste”.
Il parere è dunque favorevole. Il Dpcm è stato trasmesso il 30 settembre alla commissione Affari costituzionali, alla commissione Difesa e alla commissione Trasporti alla Camera. All’ordine del giorno del Cdm del 26 settembre, oltre al dl Iva, c’erano anche il decreto presidenziale regolamento recante l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 e il decreto presidenziale: regolamento recante l’individuazione delle attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21. Ma non sono stati esaminati a causa della crisi politica. (Public Policy)
SAF