L’Italia ha una nuova legge sul contrasto al terrorismo

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di Fabio Napoli

ROMA (Public Policy) – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo; sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro; atti di terrorismo nucleare. Sono queste le nuove fattispecie, che verranno inserite nel nostro codice penale, previste dal ddl Terrorismo approvato in via definitiva alla Camera.

Il ddl – varato dal governo a inizio settembre 2015 – ratifica cinque convenzioni in tema di lotta al terrorismo: la convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Varsavia il 16 maggio 2005; la convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York 14 il settembre 2005; il protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; la convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; il protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, che si concentra sulla figura dei foreign fighters. Si prevede quindi lo scambio di informazioni tra tutti i paesi Onu in caso di reati accertati di terrorismo.

FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO
Si inserisce nel codice penale l’articolo 270-quinquies.1, che punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati – in tutto o in parte – al compimento di atti con finalità terroristica. Anche questo reato rientrerà tra quelli che il personale ei servizi segreti potrà compiere godendo della speciale ausa di non punibilità.

SOTTRAZIONE DI BENI O DENARO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO –
Viene poi inserito anche l’articolo 270-quinquies.2, che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo internazionale.

CONFISCA BENI –
In caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti on finalità di terrorismo previsti dal codice penale, si prevede la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. Se la confisca di tali beni non è possibile, la disposizione autorizza la confisca per equivalente, cioè la confisca di altri beni di cui il reo ha disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto. Tutti i materiali verranno sequestrati e conferiti alla Società gestione impianti nucleari (Sogin), in veste di operatore nazionale.

ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE –
Un altro comma del ddl Terrorismo inserisce nel codice penale la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare. Si prevede il carcere per non meno di quindici anni per chiunque con finalità di terrorismo procura materia radioattiva o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

Detenzione per non meno di 20 anni per chi, con le medesime finalità, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare o utilizza o danneggia un impianto nucleare, così da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le stesse pene previste da queste nuove fattispecie si applicano anche nel caso in cui le condotte delittuose riguardino materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

ELENCO SOSTANZE RADIOATTIVE
Viene previsto, infine, che un dm del Mise, previo parere dell’Isin (l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, che ancora non è entrato in funzione. Per il momento svolge le sue funzioni l’Ispra), dovrà individuare un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell’Agenzia internazionale per l’energia. (Public Policy)

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