(Public Policy) – Roma, 15 feb – È stato approvato dal
Consiglio dei ministri in via definitiva il decreto sulla
trasparenza dei dati della Pubblica amministrazione, di
attuazione della legge 190 del 2012, sulla prevenzione e la
repressione della corruzione.
Il Governo assicura che non è stato cambiato l’impianto del
decreto approvato in via preliminare il 22 gennaio, ma sono
stati accolti i suggerimenti delle Regioni e del Garante per
la privacy.
Sono esclusi dalla pubblicazione online i dati
identificativi delle persone fisiche destinatarie “di
sussidi e ausili finanziari, qualora da tali dati sia
possibile ricavare informazioni relative allo stato di
salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli
interessati” fa sapere in una nota il Governo. Su richiesta
delle Regioni verrano pubblicati i dati sulla customer
satisfaction raccolti da ciascuna amministrazione.
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome,
decideranno loro in quale forme pubblicare le informazioni.
Il Governo tiene a precisare che l’obbligo di pubblicità
rimane per: situazioni patrimoniali di politici, e parenti
entro il secondo grado; atti di approvazione dei piani
regolatori e delle varianti urbanistiche; dati sanitari,
relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli
accreditamenti delle strutture cliniche.
I NUOVI OBBLIGHI
I nuovi obblighi stabiliti dal decreto attuativo sono:
1 – totale accessibilità delle informazioni. Il modello,
spiega il Governo, è quello del Freedom of Information Act
statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque ai
dati e alle informazioni della Pubblica amministrazione.
Tutti potranno chiedere e ottenere la pubblicazione da parte
delle amministrazioni atti, documenti e informazioni ancora
non pubbliche;
2 – i siti istituzionali dovranno creare un’apposita
sezione dove inserire i dati, che dovrà chiamarsi,
“amministrazione trasparente”;
3 – dovrà essere scritto un Piano triennale per la
trasparenza, parte integrante del piano per la prevenzione
della corruzione “che deve indicare le modalità di
attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi”.
4 – si definisce cosa si intende per trasparenza:
“accessibilità totale delle informazioni che riguardano
l’organizzazione e l’attività delle Pa, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche” spiega una nota di Palazzo Chigi. (Public Policy)
LAP