ROMA (Public Policy) – “Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni”.
“La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso”.
È quanto – secondo il testo che ha potuto prendere in visione Public Policy – prevede la nuova proposta di testo sul disegno di legge sul consenso in materia di violenza sessuale depositata giovedì mattina in commissione Giustizia al Senato dalla relatrice del testo Giulia Bongiorno (Lega). La proposta riscrive integralmente l’articolo 609 bis del codice penale, che definisce il reato di violenza sessuale.
“La pena – prosegue la nuova formulazione – è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa”.
“La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità”. (Public Policy)





