CAMERA, L’EQUO COMPENSO È LEGGE. COSA CAMBIA PER I GIORNALISTI /SCHEDA

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(Public Policy) – Roma, 4 dic – L’equo compenso per i
giornalisti (C.3555-B) è legge, dopo l’ok all’unanimità
della commissione Cultura alla Camera, riunita oggi in sede
legislativa. Vediamo punto per punto cosa cambia, o cosa
dovrebbe cambiare, per i giornalisti italiani.

QUALI GIORNALISTI?
Quelli iscritti all’albo, “titolari di un rapporto di
lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche
telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti
radiotelevisive”.

CHE VUOL DIRE “EQUO COMPENSO”?
Si intende “la corresponsione di una remunerazione
proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro
svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle
caratteristiche della prestazione, nonché della coerenza con
i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di
un rapporto di lavoro subordinato”.

LA COMMISSIONE
La legge istituisce, con sede nel Dipartimento per
l’editoria della presidenza del Consiglio, “la commissione
per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro
giornalistico”, entro “30 giorni dall’entrata in vigore
della legge, presieduta dal sottosegretario alla presidenza
del Consiglio con delega all’informazione”.

Sarà composta da: un
rappresentante del ministero del Lavoro; uno del ministero
dello Sviluppo economico; uno del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti; uno dei sindacati dei
giornalisti (quelli più rappresentativi sul piano
nazionale); uno dei sindacati dei datori di lavoro e dei
committenti (sempre i più rappresentativi); uno dell’Inpgi
(la previdenza dei giornalisti). Nessuno di loro riceverà un
compenso o un’indennità.

DOPO DUE MESI
La commissione, “valutate le prassi retributive” di
quotidiani e periodici (anche online), radio, tv e agenzie
di stampa, definirà “l’equo compenso dei giornalisti
iscritti all’albo non titolari di rapporto di lavoro
subordinato […] avuto riguardo alla natura e alle
caratteristiche della prestazione in coerenza con i
trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale”.

Inoltre la commissione redigerà “un elenco dei quotidiani,
dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e
delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto
di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi
di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per
l’editoria”.

LA DURATA DELLA COMMISSIONE
Tre anni, poi cesserà “dalle proprie funzioni”.

LA QUESTIONE DEI CONTRIBUTI ALL’EDITORIA
A decorrere dal 1° gennaio 2013 “la mancata iscrizione
nell’elenco per un periodo superiore a sei mesi comporta la
decadenza del contributo pubblico in favore dell’editoria,
nonchè da eventuali altri benefici pubblici, fino alla
successiva iscrizione”. (Public Policy)

GAV