ROMA (Public Policy) – “Dal tavolo è emersa la volontà di lavorare a un contratto collettivo nazionale per i rider, siamo molto avanti su questo”. A dirlo è stato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa al termine del tavolo con i rider, le aziende della gig economy, le associazioni di categoria e i sindacati.
“Riconvocheremo il tavolo questa settimana”, ha aggiunto Di Maio, per continuare il lavoro di concertazione e arrivare ad avere “un compenso minimo orario, un tipo di tutela Inail e Inps soddisfacente, il diritto a non dipendere da un algoritmo, e un contratto che sia chiaro nei dettagli”.
Di Maio ha ribadito che le strade da percorrere per tutelare i rider sono due: “uno è nel decreto Dignità, ho 60 giorni per farlo inserendo una norma durante l’esame del Parlamento – ha spiegato Di Maio – l’altra strada, che è quella più avvincente, è quello della concertazione“.
“‘Contratto collettivo nazionale‘ – ha poi precisato il ministro – è la dicitura per questo tipo di contratti ma è chiaro che questo contratto sarà un contratto innovativo che deve riuscire a rispondere alle esigenze di questa nuova forma di lavoro”.
LE NORME ‘CONGELATE’
In base a una prima bozza di articolato sulla materia, presa in visione da Public Policy, si stabilisce che “è considerato prestatore di lavoro subordinato, ai sensi dell’art 2094 del Codice civile, chiunque si obblighi, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, alle dipendenze e secondo le direttive, almeno di massima, dell’imprenditore, anche nei casi nei quali non vi sia la predeterminazione di un orario di lavoro e il prestatore sia libero di accettare la singola prestazione richiesta, se vi sia la destinazione al datore di lavoro del risultato della prestazione e se l’organizzazione alla quale viene destinata la prestazione non sia la propria ma del datore di lavoro”.
Inoltre, “l’organizzazione fa capo al datore di lavoro qualora la prestazione di lavoro avvenga tramite piattaforme digitali, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto, anche se la prestazione stessa sia svolta in tutto o in parte con strumenti nella disponibilità del prestatore”. Fattispecie, quest’ultima, tipica dei fattorini che consegnano cibo ordinato tramite app. E la bozza di articolato interviene proprio per definire le applicazioni: “Si considerano piattaforme digitali i programmi delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone, per la vendita di un bene, la prestazione di un servizio, lo scambio o la condivisione di un bene o di un servizio, determinando le caratteristiche della prestazione del servizio che sarà fornito o del bene che sarà venduto e fissandone il prezzo”.
La bozza di articolato specifica, infine, che le norme si applicano “alla consegna di pasti a domicilio”. Alla fattispecie si applicano anche “le norme legislative in tema di lavoro subordinato se le prestazioni sono espletate nell’ambito di apposita organizzazione apprestata dal committente ancorché i mezzi di locomozione siano del prestatore e questi abbiafacoltà di determinare l’ordine di precedenza delle consegne“. (Public Policy)
NAF-FRA