Un Foia per la sanità: l’idea M5s (seguendo l’esempio francese)

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ROMA (Public Policy) – Declinare il principio di trasparenza e il Foia anche nel settore sanitario, disponendo sulla conoscibilità delle informazioni riguardanti le elargizioni dirette e indirette a coloro che operano nel settore della salute. Seguendo, di fatto, l’esempio francese, dove una legge ha messo a disposizione del pubblico su un sito internet “la base di dati pubblica Transparence Santé, che permette ai cittadini di consultare i dati pubblicati, rendendo accessibile il complesso delle informazioni dichiarate dalle imprese sui legami d’interesse che esse intrattengono con coloro che operano nel settore della salute”.

È questo l’obiettivo di un progetto di legge alla Camera a prima firma di Massimo Baroni (M5s) che intende “rendere pubbliche tutte le transazioni finanziarie e le relazioni d’interesse” in modo da sortire “effetti positivi molteplici per tutti gli attori: i medici sarebbero più coscienti dei rischi, prendendo quindi decisioni più sagge, mentre i cittadini potrebbero conoscere l’entità dei legami finanziari tra talune case farmaceutiche e i professionisti della salute e sarebbero così in grado fare scelte più consapevoli”.

Obiettivo della pdl, quindi, è quello di garantire “finalità di trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell’azione amministrativa”, in modo da tutelare il diritto alla “conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie”, come le asl o gli ospedali.

Secondo la pdl Baroni sono da comunicare le singole erogazioni, da parte di privati, superiori a 10 euro o quelle annue superiori a 100. Se, invece, si tratta di un’organizzazione sanitaria si passa a valori più alti: rispettivamente 500 e 1000 euro. Dichiarando, nello specifico: nome e cognome, codice fiscale o partita Iva del beneficiario, data dell’erogazione e natura.

Idem per le imprese produttrici costituite in forma societaria, che devono comunicare al dicastero della Salute partecipazioni azionarie e titoli obbligazionari. E sono anche “soggette a pubblicità le relazioni d’interesse, dirette o indirette, consistenti nella partecipazione, anche a titolo gratuito od onorifico, a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca”.

Tutte le comunicazioni e le pubblicazioni avvengono all’interno di un “pubblico registro telematico”, istituito dalla medesima legge secondo disposizioni ad hoc emanate da Anac e Garante della Privacy, denominato “Sanità trasparente”, che è “liberamente accessibile per la consultazione”.

Quanto pubblicato è consultabile per 5 anni dalla data della pubblicazione e decorso tale termine le comunicazioni “sono cancellate dal registro pubblico telematico”.

Particolarmente amplio il tema della sanzioni in caso di omissione degli obblighi di comunicazione o pubblicazione: si va da mille a 200mila euro. La vigilanza sul rispetto degli obblighi, infine, è affidata al ministero della Salute, insieme alla Guardia di Finanza. (Public Policy) IAC