ROMA (Public Policy) – Cambia il reato di voto di scambio politico-mafioso: aumenta la pena per chi lo commette, si estende la punibilità anche se il reato viene realizzato tramite “intermediari” e vengono ampliati i confini della ‘controprestazione’. Queste le novità più rilevanti contenuti nella riforma dell’articolo 416-ter del Codice penale, il ddl a firma del Movimento 5 stelle approvato in seconda lettura a Montecitorio e che ora dovrà tornare al Senato per la terza lettura.
Vediamo nel dettaglio le novità:
VIA PALETTO ‘CONSAPEVOLEZZA’
Durante il passaggio alla Camera – precisamente in commissione Giustizia – il ddl è stato ritoccato con un emendamento M5s, a prima firma Angela Salafia. La modifica ha cancellato dal testo la contestata dicitura “a lui nota” riferita al politico che accetta il patto con l’associazione mafiosa. Un riferimento che – secondo diversi esperti – avrebbe generato delle difficoltà, in quanto si sarebbe dovuto dimostrare in giudizio che chi accetta la promessa era consapevole di trattare con un appartenente a un gruppo mafioso.
Nel testo, poi, è stata prevista un’ulteriore novità: il patto rientrerà nel nuovo 416 ter anche se stretto con persone che utilizzano “modalità” mafiose.
INTERMEDIARI E MAFIOSI
Rispetto alla formulazione odierna, la riforma del 416-ter estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari. Non solo, estende la condotta penalmente rilevante aggiungendo alla promessa di procurare voti con le modalità mafiose, la promessa che provenga da “soggetti appartenenti alle associazioni” mafiose.
In merito, il ddl lascia al giudice il compito di chiarire quando l’interlocutore del politico possa definirsi “appartenente all’associazione mafiosa”; a tal fine – si legge nel dossier della Camera – “potrebbe essere necessaria una condanna definitiva per 416-bis del Codice penale, oppure essere ritenuta ‘sufficiente’ l’applicazione di una misura di prevenzione in base al Codice antimafia”.
CONTROPRESTAZIONE
Viene ampliato ulteriormente, come detto, l’oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche “la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa”.
PENE PIÙ PESANTI
Infine, rispetto ad oggi, il ddl M5s inasprisce la pena che passa dalla reclusione da 6 a 12 anni alla reclusione da 10 a 15 anni. (Public Policy) SOR