ROMA (Public Policy) – Dalla possibilità di assumere in via straordinaria medici specializzandi alla possibilità di richiamare medici e infermieri in pensione; passando per l’istituzione di unità speciali per le visite a domicilio dei pazienti fino alle procedure accelerate per l’acquisto di sistemi di protezione individuali e macchinari sanitari. Queste alcune delle misure contenute nel decreto Coronavirus per potenziale il Sistema sanitario nazionale, varato dal Governo lo scorso 7 marzo e che si appresta ad essere esaminato dalla Camera (in commissione Affari sociali).
Ecco, nel dettaglio, tutte le misure previste:
ASSUNZIONI STRAORDINARIE MEDICI E SPECIALIZZANDI
Per assicurare sull’intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza, possono: procedere al reclutamento delle professioni sanitarie e di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, fino al 2020.
POSSIBILE RICHIAMARE MEDICI E INFERMIERI IN PENSIONE
Fino al 31 luglio 2020 anche le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.
OK INCARICHI INDIVIDUALI
Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, durante la vigenza dello stato di emergenza, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’accesso alla dirigenza medica.
LAUREATI MEDICINA GENERALI, CHIRURGIA E PEDIATRI IN CORSIA
Per la durata dell’emergenza epidemiologica al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l’instaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività così svolte dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche. Stessa possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale; e per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria.
AUMENTO ORE SPECIALISTICA AMBULATORIALE
Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per il 2020 ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell’Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.
POSSIBILE ASSUMERE VOLONTARI
Per il periodo della durata emergenziale non si applica il regime di incompatibilità previsto dal Codice del terzo settore, che proibisce ai volontari di avere rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
UNITA’ SPECIALI PER VISITE PAZIENTI A DOMICILIO
Per consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall’entrata in vigore di questo decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L’unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle 8 alle 20, e ai medici per le attività svolte nell’ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.
POSSIBILI LEZIONI A DISTANZA PER ALUNNI DISABILI
Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari per la fruizione delle attività didattiche a distanza.
POSSIBILI UNITA’ SPECIALI ASSISTENZA DISABILI
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono istituire, entro dieci giorni dall’entrata del decreto, unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.
OSSIGENOTERAPIA GARANTITA
Con decreto del ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia, sentite la federazione dei farmacisti titolari di farmacie e la federazione nazionale delle farmacie comunali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni o, in via sperimentale fino al 2022 mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili per l’ossigenoterapia. Nelle more dell’adozione del decreto il ministro potrà agire con ordinanze.
PROCEDURE D’ACQUISTO CONSIP
Per conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, il dipartimento della Protezione civile apre un conto corrente bancario ad hoc per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture. Consip viene quindi autorizzato a ad acquistare, con procedure semplificate, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori. Stanziati 185 milioni.
POSSIBILE RINVIARE RICOVERI E VISITE NON URGENTI
Con l’obiettivo di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell’emergenza, le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.
DEROGA LIMITI ORARI CCNL MEDICI E INFERMIERI
Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell’emergenza epidemiologica, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
DEROGHE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Fino al termine dello stato di emergenza, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero mediante adeguate misure di profilassi, oltre che per assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati o la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, sarà possibile effettuare trattamenti dei dati personali con procedure semplificate (ad esempio utilizzando anche il solo consenso orale). Sarà possibile, inoltre, la comunicazione dei dati personali tra soggetti interessati come, ad esempio, operatori della Protezione civile e enti del Servizio sanitario nazionale.
DA 5 A 30 GIORNI DI CHIUSURA PER NEGOZI CHE NON RISPETTANO REGOLE
La violazione degli obblighi imposti a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali – come, ad esempio, la chisura alle 18, è sanzionata anche con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
STANZIATI 660 MLN
Per le misire previste il decreto autorizza la spesa complessiva di 660 milioni. (Public Policy) NAF