Covid-19 e responsabilità dei datori di lavoro: com’è finita?

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ROMA (Public Policy) – La responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche” previsti dai protocolli e dalle linee guida del Governo e delle Regioni. Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio da coronavirus “non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale“.

Lo prevede la circolare Inail sulla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus, di cui Public Policy ha preso visione.

Il rispetto delle misure di contenimento – scrive ancora l’Inail – se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”.

Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio”, si legge nel documento.

“Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in ‘occasione di lavoro’ che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro”

Il decreto Cura Italia “ha chiarito che l’infezione da Sars-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione”.

Si tratta della riaffermazione di principi vigenti da decenni, come già richiamati dalla circolare 3 aprile 2020, n. 13, nell’ambito della disciplina speciale infortunistica, confermati dalla scienza medico-legale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie causate da agenti biologici”, scrive ancora l’Inail.

Le patologie infettive (vale per il coronavirus, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’Aids e il tetano) “contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo”.

In secondo luogo “la norma dispone che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro”.

LA NORMA NEL DECRETO IMPRESE

Tra gli ultimi emendamenti approvati nelle commissioni Attività produttive e Finanze alla Camera al dl sulla liquidità alle imprese (il via libera è arrivato giovedì sera), c’è anche un intervento in materia di responsabilità dei datori in caso di contagio.

La previsione stabilisce che “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo” di tutela delle condizioni di lavoro stabilite dal Codice civile “mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro“, sottoscritto da Governo e parti sociali. L’emendamento stabilisce ancora che ,”qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

L’emendamento, ha scritto su Twitter la sottosegretaria al Lavoro, Francesca Puglisi, “assicura datori di lavoro pubblici e privati che rispettano protocolli di sicurezza #Covid_19”. (Public Policy) FRA