ROMA (Public Policy) – I soggetti che intendono esercitare i “servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale” in Italia dovranno iscriversi nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’Oam, l’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Lo prevede il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze – di cui Public Policy ha preso visione e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale – sulla trasparenza delle monete virtuali e delle attività compiute dagli operatori di questo settore.
L’iscrizione alla sezione speciale del registro è “subordinata” al possesso di una serie di requisiti. Per esempio avere la sede legale e amministrativa in Italia. Inoltre i prestatori di servizi relativi alle criptovalute dovranno rendere nota al Mef la “propria operatività sul territorio nazionale”. Tale obbligo si considera assolto “mediante comunicazione” all’Oam, “ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro”. La comunicazione è “requisito essenziale” per poter esercitare l’attività in Italia.
I prestatori di servizi che già esercitano prima della “data di avvio della sezione speciale del registro” dovranno effettuare la comunicazione entro 60 giorni dalla “predetta data”. Se il termine non viene rispettato l’attività è considerata abusiva.
La comunicazione all’Oam va effettuata “telematicamente”, attraverso il “servizio presente nell’area privata dedicata del portale” dell’organismo. Si può accedere all’area previa registrazione, secondo modalità tecniche stabilite dall’Oam “con propri atti attuativi, sentito Garante per la protezione dei dati personali”.
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RIC