Dl Salva-casa, le novità dopo la fiducia alla Camera

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di Valentina Pigliautile

ROMA (Public Policy) – Requisiti minimi di abitabilità abbassati per i micro appartamenti e ritocchi alla disciplina dei cambi di destinazione d’uso. Ma anche multe ridotte per i lavori in sanatoria e maglie più larghe sulle tolleranze costruttive. Sono alcune delle novità inserite all’interno del dl Salva-casa, su cui ieri il Governo ha incassato la fiducia da parte dell’aula di Montecitorio.

Dal provvedimento rimane esclusa la norma ‘Salva-Milano’, che sarebbe dovuta essere inclusa all’interno del provvedimento mediante un emendamento ad hoc. La proposta di riformulazione sul tema, attesa per settimane, è arrivata troppo tardi per essere anche solo presentata. L’ipotesi più probabile – e avanzata al sottosegretario di Stato Alessandro Morelli – è che possa trovare spazio all’interno del dl Infrastrutture. Al momento, tuttavia, sembrerebbe mancare l’accordo tra le forze di maggioranza, come ha lasciato intendere il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sottolineando che la Salva-Milano “troverà spazio in altre norme, se saranno tutti d’accordo. Io – ha aggiunto – non impongo nulla sulla testa di nessuno”.

In attesa del voto finale sul provvedimento, che si terrà questa mattina, vediamo le principali novità inserite durante l’esame in commissione.

MINI APPARTAMENTI

Abbassati i requisiti minimi per l’abitabilità dei mini-appartamenti: si passa da 28 a 20 metri quadrati, se il monolocale è abitato da una persona, mentre si scende da 38 a 28 metri se sono in due a viverci. La soglia minima per l’altezza dei soffitti passa da 2,70 a 2,40 metri.

SOTTOTETTI ABITABILI 

Anche i sottotetti potranno essere abitabili. A stabilirlo una riformulazione che consente il recupero dei sottotetti, “nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale”, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Andranno, tuttavia, osservate una serie di condizioni: il rispetto dei limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio; l’assenza di modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali; il rispetto dell’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ha previsto la costruzione del medesimo.

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@_ValPigliautile