E-Cig, Corte dei Conti: decreto in ritardo, poco tempo per controllare

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ROMA (Public Policy) – L’adozione del decreto attuativo (per la commercializzazione delle sigarette elettroniche; Ndr) “così a ridosso dell’entrata in vigore delle disposizioni (prevista per il 1° gennaio 2014; Ndr), ha limitato drasticamente lo svolgimento del controllo preventivo di legittimità da parte dell’ufficio che non ne ha potuto effettuare i necessari approfondimenti”.

È quanto scrive la Corte dei conti, più precisamente l’ufficio per il Controllo sugli atti del ministero dell’Economia, in merito al decreto predisposto dal Mef il 16 novembre 2013 – e anticipato da Public Policy – che attua le nuove norme sulla tassazione e la vendita delle sigarette elettroniche, introdotte a giugno dal decreto Lavoro-Iva.

Dal primo gennaio 2014, infatti, sulle cosiddette e-cig dovrebbe partire il prelievo al 58,5%, con un gettito previsto di 117 milioni di euro. Ma per far andare a regime il sistema serve appunto un decreto attuativo del Mef, che però è ancora in fase di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. “Si comunica – si legge nella nota della Corte dei conti – di aver dato corso per ragioni di correntezza al provvedimento (il decreto ministeriale appunto; Ndr), in considerazione della necessità di scongiurare la paralisi del settore, con le intuibili ricadute in termini di mancate entrate per le casse dello Stato”.

Il decreto attuativo – si legge ancora – “è stato adottato in data 16 novembre, e dunque oltre il termine del 31 ottobre fissato (dal decreto Lavoro-Iva; Ndr) per la sua adozione in considerazione del fatto che le disposizioni recate comportano una fase applicativa piuttosto complessa”.

Il decreto ministeriale in pubblicazione interviene non solo sulla commercializzazione delle ‘bionde’ elettroniche, ma anche sul sistema di stoccaggio, la regolamentazione per i depositi, il versamento delle imposte e sulla vendita in Italia delle e-cig provenienti dall’estero. Quindi i produttori di sigarette elettroniche per poter commercializzare i loro prodotti dovranno istituire dei “depositi” presentando un’apposita domanda all’Agenzia delle dogane e dei monopoli che entro 60 giorni dalla richiesta procederà alla verifica tecnica dello stabilimento.

L’ITER PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
Per ottenere i permessi i produttori dovranno rende noti: partita Iva, “le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito”, i dati di locazione del deposito, “l’elenco dei prodotti” di e-cig che si intendono “fabbricare” o “ricevere” nell’impianto e l’ammontare presunto dell’imposta di consumo da versare nei primi due periodi di imposta (ogni 15 giorni).

I soggetti – si legge nel decreto – che intendano fare richiesta per l’istituzione del deposito (obbligatorio per chi vuole vedere le sigarette elettroniche) dovranno inoltre dichiarare “a decorrere a quale data l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può procedere alla verifica tecnica dell’impianto”.

Alla domanda dovrà poi essere allegata “la perimetria dell’impianto da adibire a deposito, evidenziante il tracciato della recinzione fiscale”. Per l’autorizzazione, dopo la verifica dell’impianto, l’Agenzia avrà a disposizione altri 30 giorni di tempo per rilasciare il permesso “all’istituzione del deposito”. L’autorizzazione però sarà subordinata dal versamento, da parte del soggetto interessato, della cauzione relativa alla media delle tasse che i produttori saranno tenuti a pagare ogni 15 giorni. Al termine dell’iter, l’Agenzia provvederà ad assegnare al deposito un codice di imposta, per il versamento delle imposte. (Public Policy)

SOR