ELEZIONI, LE REGOLE SULLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

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(Public Policy) – Roma, 14 gen – Dopo il deposito al
Viminale, dei simboli (215), del programma, dell’eventuale
coalizione con il nome del leader che guida il
raggruppamento, il passaggio successivo per i partiti ai
fini della competizione elettorale è il deposito delle liste
dei candidati per Camera e Senato. Le liste dovranno essere
presentate in ciascuna circoscrizione domenica 20 e lunedì
21 gennaio.
Quali sono le regole che i partiti devono seguire?

LA LEGGE
A stabilire le regole sull’ammissione alla competizione
elettorale, per la Camera è il testo unico n. 361 del 1957,
modificato nel 2008 (con la nuova legge elettorale), per il
Senato, è il decreto legislativo n.533 del 1993.

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA CAMERA
Una volta depositato il simbolo, il programma e indicato il
leader si può procedere per ogni circoscrizione elettorale
(26 nazionali) a depositare le liste di candidati. Nessun
candidato può essere presentato in più di un partito, pena
la nullità dell’elezione.

Il numero dei candidati non può essere superiore al numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione e non può essere
inferiore ad un terzo. Inoltre, non ci si può candidare
contemporaneamente per la Camera e per il Senato. Da ultimo,
per essere eletti bisogna avere almeno 25 anni.

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE AL SENATO
La ripartizione dei seggi per l’elezione del Senato è su
base regionale e non nazionale, come già stabilito in
Costituzione all’articolo 57. Le liste sono depositate
all’Ufficio elettorale regionale presso la Corte d’appello o
il Tribunale del comune capoluogo di regione. Nessun
candidato può presentarsi in più di una regione o può
concorrere per Senato e Camera contemporaneamente. Per
essere eletti bisogna avere almeno 40 anni.

PER ELEZIONI ANTICIPATE NUMERO DI FIRME DIMEZZATO
Affinché possano essere presentate le liste
elettorali contenenti i nomi dei candidati, i partiti devono
raccogliere sul territorio, tra gli elettori residenti nella
circoscrizione, le firme. Partiti già rappresentati in
Parlamento dall’inizio della legislatura non devono
presentare le firme, ma solo le liste.

Il numero dipende dalla grandezza dei Comuni.
Le liste devono essere presentate alla cancelleria
della Corte d’appello o del Tribunale sede dell’Ufficio
centrale circoscrizionale in due soli giorni, dalle ore 8
alle 20 del 35esimo e 34esimo giorno prima delle elezioni.
Non si possono firmare più liste.

Il Governo ha deciso con decreto di ridurre il numero delle
firme necessarie alla presentazione delle liste della metà.
Sarà l’ufficio centrale della circoscrizione a
informare almeno 30 giorni prima delle elezioni,
dell’ammissione delle stesse. Sono i Comuni che procedono
alle affissioni non oltre due settimane prima del voto.

I RICORSI SOLO PER ESCLUSIONE
I delegati di ogni lista possono fare ricorso all’Ufficio
centrale nazionale contro le decisioni di esclusione delle
liste, o dei singoli candidati.

L’ECCEZIONE DELLA VAL D’AOSTA
Queste regole sulla presentazione delle liste alla Camera
non si applicano alla Valle d’Aosta. Il collegio della Valle
d’Aosta è uninominale, quindi elegge un solo deputato. Le
candidature per il collegio sono singole. Anche per il
Senato c’è l’eccezione della Valle d’Aosta a cui si aggiunge
quella del Trentino Alto Adige, in cui si applicano regole
diverse da quelle nazionali. (Public Policy)

LAP