GIUSTIZIA, CDM APPROVA IL TESTO UNICO IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ

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(Public Policy) – Roma, 6 dic – Il Consiglio dei ministri ha
approvato oggi, dopo otto ore di riunione a Palazzo Chigi,
lo schema di decreto legislativo recante un testo unico
della normativa in materia di incandidabilità alla carica di
membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore
della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di
divieto di ricoprire le cariche di presidente e di
componente dei consigli e delle giunte negli enti locali.

Le disposizioni in materia di incandidabilità creano le
condizioni – si legge in una nota di Palazzo Chigi – “per un
sistema trasparente di rappresentanza in Parlamento e mirano
così a restituire ai cittadini la necessaria fiducia nei
confronti dei candidati alle elezioni politiche europee,
nazionali e locali, e delle istituzioni che rappresentano”.

Tra le misure già approvate dal Consiglio dei ministri
alcune sono relative a un regime di controlli più
stringente. È il caso del commissario anticorruzione,
istituito dal Consiglio il 9 ottobre, all’interno della
legge di Stabilità. Una volta a regime il commissario
presiederà la commissione per la valutazione, la trasparenza
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, che potrà
avvalersi della Guardia di finanza e potrà richiedere
indagini, accertamenti e relazioni all’Ispettorato per la
funzione pubblica.

Il nuovo regime di incandidabilità mira a dettare una
disciplina organica in materia di incandidabilità estendendo
le cause ostative alla candidabilità alle cariche politiche
nazionali e sopranazionali (attualmente le cause di
incandidabilità sono previste solo a livello locale).

I punti principali del testo:

Incandidabilità alle cariche di deputato, senatore e
membro del Parlamento europeo. Il decreto prevede
l’incandidabilità al Parlamento italiano ed europeo per le
seguenti categorie: di coloro che hanno riportato condanne
definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i
delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale
(ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone). Coloro
che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2
anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati,
contro la Pa (ad esempio corruzione, concussione,
peculato)

Coloro che hanno riportato
condanne definitive a pene superiori a 2 anni reclusione per
delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a 4 anni.

Accertamento incandidabilità sopravvenuta: il decreto
prevede che l’accertamento d’ufficio della condizione di
incandidabilità comporta la cancellazione dalle liste. Nel
caso in cui la condanna definitiva per uno dei delitti
‘ostativi’ sopravvenga nel corso del mandato elettivo, le
Camere deliberano ai sensi dell’articolo 66 della
Costituzione.

Cause ostative all’assunzione e allo svolgimento di
incarichi di Governo o Parlamento: le condizioni che
determinano l’incandidabilità alla carica di deputato o
senatore si applicano anche per l’assunzione e lo
svolgimento delle cariche di Governo. Se la sentenza di
condanna diventa definitiva durante il mandato, anche in
questo caso si determina la decadenza dall’incarico.

Durata dell’incandidabilità: l’incandidabilità alla
carica di senatore, deputato o parlamentare europeo ha
effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata
della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai
pubblici uffici. Anche in assenza della pena accessoria,
l’incandidabilità non è inferiore a sei anni. Altrettanto
vale per gli incarichi di Governo nazionale. In tutti i
casi, se il delitto è stato commesso con abuso dei poteri o
in violazione dei doveri connessi al mandato, la durata
dell’incandidabilità o del divieto di incarichi di Governo è
aumentata di un terzo.

Incandidabilità in caso di patteggiamento: le norme
sull’incandidabilità valgono anche quando la sentenza
definitiva dispone l’applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento), ma in nessun caso l’incandidabilità può
essere determinata da un patteggiamento intervenuto prima
dell’entrata in vigore della nuova disciplina. La sentenza
di riabilitazione è l’unica causa di estinzione anticipata
sull’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il
periodo di tempo residuo.

Incandidabilità alle cariche elettive regionali e a
quelle negli enti locali: il decreto reca anche norme
sull’incandidabilitß degli amministratori regionali e
locali, già disciplinata nel nostro ordinamento, provvedendo
ad armonizzarne il contenuto con la nuova regolamentazione
dell’istituto. (Public Policy)

RED