È QUANTO SI LEGGE NELLA BOZZA DEL TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE ALLA CAMERA
(Public Policy) – Roma, 20 giu – “Prevedere che, per i
delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il
giudice, in via alternativa e tenuto conto dei criteri
indicati dall’articolo 133 del codice penale (gravità del
reato e valutazione agli effetti della pena; Ndr) possa
applicare la reclusione presso il domicilio in misura
corrispondente alla pena irrogata”.
È uno dei criteri direttivi che il Governo Letta dovrà
seguire nel mettere a punto un dlgs per l’introduzione delle
pene detentive non carcerarie, secondo quanto si legge nella
bozza del testo unificato approvato in commissione Giustizia
alla Camera che riunisce due proposte di legge: C.331
(Donatella Ferranti del Pd) e C.927 (Enrico Costa del Pdl) e
che dovrebbe andare in aula lunedì (dopo il parere delle
commissioni competenti).
Il dlgs governativo dovrà inoltre prevedere, “per le
contravvenzioni punite con la pena dell’arresto, sola o
congiunta alla pena pecuniaria, che la pena detentiva
principale sia anche l’arresto presso il domicilio, in
misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre
anni”. Il Governo dovrà anche “valutare la possibilità di
escludere l’applicazione della reclusione presso il
domicilio per singoli reati di grave allarme sociale se
puniti con pene non inferiori nel massimo a quattro anni”.
Queste disposizioni non si applicheranno nei casi previsti
dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
Ovvero: abitualità presunta dalla legge; abitualità presunta
dal giudice; abitualità nelle contravvenzioni;
professionalità nel reato; tendenza a delinquere.
Se non risulterà disponibile un domicilio “idoneo ad
assicurare la custodia del condannato”, o se quest’ultimo si
comporterà in modo tale da essere ritenuto un pericolo per
la persona offesa dal reato, il giudice potrà sostituire le
pene domiciliari con la reclusione o l’arresto.
GIUSTIZIA, IN DDL DELEGA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
(Public Policy) – Roma, 20 giu – Il testo unificato sulle
pene detentive non carcerarie, approvato dalla commissione
Giustizia della Camera e che dovrebbe approdare in Aula
lunedì, modifica il Codice penale in tema di sospensione del
procedimento con messa alla prova.
Introduce infatti un articolo ‘464bis’ che recita così:
“Nei casi previsti dall’articolo 168bis del Codice penale
l’imputato può formulare richiesta di sospensione del
procedimento, con messa alla prova”.
Chi avrà commesso reati minori potrà sottoporsi a un
programma ‘rieducativo’ seguendo la procedura definita nel
provvedimento.
“La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per
mezzo di procuratore speciale”, si legge nel testo che
prescrive anche che, alla richiesta sia allegato “un
programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’Ufficio
di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non
sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di
elaborazione del predetto programma”.
Il programma deve rispettare alcuni criteri, e definire “le
modalità di coinvolgimento dell’imputato nonché del suo
nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di
reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e
possibile”. Deve inoltre contenere le prescrizioni
comportamentali e gli altri impegni specifi “che l’imputato
assume al fine di elidere o attenuare le conseguenze del
reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le
condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le
prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero
all’attività di volontariato di rilievo sociale”.
Infine, la ‘rieducazione’ deve predisporre le “condotte
volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la
persona offesa”. (Public Policy)
GAV-LEP