ROMA (Public Policy) – Con l’approvazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il governo italiano e quello brasiliano, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, i condannati detenuti o in Italia o in Brasile potranno scontare la pena nel Paese di cui sono cittadini. Il ddl di ratifica, che ha iniziato a essere discusso dall’aula della Camera, dovrà poi essere approvato anche dal Senato.
Secondo gli ultimi dati presenti nella relazione illustrativa del ddl di ratifica gli italiani detenuti in Brasile sono 70, mentre i brasiliani detenuti nelle nostre carceri sono 168. Il testo, varato dal governo Letta, rende quindi operativo il trattato firmato ormai sei anni fa tra i due Stati sui quali pesa il caso dell’ex leader dei “Proletari armati per il comunismo” Cesare Battisti (e della sua estradizione).
“Con tale accordo i rapporti italo-brasiliani nel campo della cooperazione giudiziaria penale registrano un notevole passo in avanti – si legge sul sito del ministero della Giustizia – considerato il rinnovato interesse che le parti hanno dimostrato anche in considerazione delle note condizioni di disagio in cui versano i detenuti stranieri negli istituti penitenziari brasiliani”.
Ma in quali casi potrà essere concesso il trasferimento dei detenuti? Il ministero di via Arenula spiega che il trasferimento dei detenuti potrà avvenire solamente se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia perlomeno di un anno, se l’infrazione penale che ha dato luogo alla condanna rappresenti un’infrazione penale anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d’accordo sul trasferimento. Ogni persona condannata, alla quale può essere applicato il trattato, dovrà dare il consenso al trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
Per ottenere il trasferimento, il detenuto dovrà presentare una richiesta scritta alle competenti autorità dello Stato di condanna. “La durata della condanna nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere, nei limiti del possibile, a quella indicata nella sentenza emanata nello Stato richiesto – si legge ancora – in ogni caso, essa non potrà superare il massimo della pena prevista per quel reato nello Stato in cui si effettua il trasferimento”.
Il trattato prevede che le spese di trasferimento dei condannati saranno a carico degli Stati riceventi. Per questo l’Italia, che ha ipotizzato il rientro di 10 connazionali che potranno avvalersi degli accordi, ha previsto uno stanziamento di 31.291 euro annui a decorrere dal 2014 e, per le rimanenti spese, di 6mila euro annui a decorrere dall’anno 2015, tutti provenienti dal programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire del Mef. (Public Policy)
NAF