ROMA (Public Policy) – La norma del dl “di tutto parla fuorché dei rave-party, prestandosi a punire qualunque forma di assembramento di più di 50 persone in terreni privati o aperti al pubblico senza l’autorizzazione del proprietario o la comunicazione all’autorità pubblica. Ma soprattutto, la condotta materiale si pretenderebbe connotata dalla contrarietà all’ordine pubblico (limite al diritto di riunione ignoto all’art. 17 della Costituzione) che – come dovrebbe essere noto – è nozione di una straordinaria vastità”.
Lo ha detto Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione camere penali, audito martedì dalla commissione Giustizia al Senato in merito al dl Rave-Covid.
“In questo modo, usando con questa approssimazione nozioni tecniche complesse, si attribuisce al giudice la facoltà pressoché illimitata ed incondizionata di definire la liceità o la illiceità dell’evento che si pretenderebbe di punire”, ha aggiunto Caiazza. (Public Policy) RIC