di Giuseppe Pastore
ROMA (Public Policy) – Scatterà il 1° ottobre l’obbligo di possedere la patente a crediti per svolgere l’attività lavorativa all’interno dei cantieri edili. In base alla bozza – presa in visione da Public Policy – del decreto ministeriale attuativo della misura (messa a punto con l’ultimo decreto Pnrr), la patente sarà obbligatoria per il solo settore dell’edilizia, nonostante il dl Pnrr aveva aperto alla possibilità di estendere la patente anche “ad altri ambiti di attività”.
Un’estensione che al momento non ha trovato accoglimento, visto che la misura sarà obbligatoria, appunto, solo per le “imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Si parte da 30 crediti iniziali che, tuttavia, potranno arrivare fino a 100 tramite criteri per l’incremento e l’attribuzione di ulteriori crediti. Mentre le tabelle per la decurtazione parametrata alla gravità delle violazioni sono quelle inserite nel dl Pnrr. Il decreto, inoltre, stabilisce i casi di infortuni in seguito ai quali l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente può adottare un provvedimento cautelare di sospensione che, in ogni caso, non potrà superare i 12 mesi e contro cui è ammesso il ricorso.
Per il rilascio della patente sarà necessario presentare domanda tramite il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro dimostrando il possesso di una serie di requisiti. Tra quelli elencati, tuttavia, sarà sufficiente un’autocertificazione per dimostrare l’iscrizione alla Camera di commercio, il possesso del Durc in corso di validità e il possesso della certificazione di regolarità fiscale.
“Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività – precisa il testo del decreto – salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro”. La patente, inoltre, è revocata nei casi in cui venga accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti richiesti per il rilascio della patente. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Sarà l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente ad adottare eventuali provvedimenti di sospensione della patente che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 12 mesi ed è “determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive”. Contro il provvedimento di sospensione, tuttavia, sarà possibile fare ricorso.
Entrando nel dettaglio, l’adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria nel caso in cui all’interno dei cantieri si verifichino “infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente, almeno a titolo di colpa grave”.
Nel caso di infortuni da cui, invece, deriva “l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente” e imputabile agli stessi soggetti almeno a titolo di colpa grave, “la sospensione può essere adottata” se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante i provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori o tramite il sequestro preventivo.
La patente non potrà avere un punteggio complessivo superiore a 100 crediti. In particolare, sono 30 i crediti iniziali attribuiti al momento di rilascio della patente.
Ulteriori crediti (fino a 30) potranno essere poi accumulati per storicità dell’azienda: fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla Camera di commercio e fino a 20 crediti attribuibili – in mancanza di provvedimenti di decurtazione – per ciascun biennio successivo al rilascio della patente (1 credito per ogni biennio).
Inoltre, potranno essere attribuiti ulteriori crediti per una serie di ipotesi elencate dal decreto tra cui i casi di attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso in cui vengano contestate una più violazioni, tuttavia, l’incremento viene sospeso “fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale”.
Fatta salva questa circostanza, “a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni l’incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento”.
La bozza del decreto ministeriale attuativo della patente a crediti individua anche i meccanismi per il recupero dei crediti decurtati. In particolare, “il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Inl e dell’Inail, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Alle sedute della Commissione, precisa la norma, sono invitati a partecipare i rappresentanti delle Asl e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. (Public Policy)
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