ROMA (Public Policy) – Limitare la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie attraverso una modifica del codice penale. È quanto prevede la bozza dello schema di ddl recante “delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professione sanitarie” approvato dal Consiglio dei ministri.
La bozza, presa in visione da Public Policy, prevede che, nei casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose, l’esercente la professione sanitaria sia “punibile solo per colpa grave” nel caso in cui si sia attenuto “alle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge” o “alle buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
Il testo modificherebbe in questo modo quanto attualmente previsto dal codice penale in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie: l’attuale articolo 590-sexies stabilisce infatti che un esercente la professione sanitaria non sia punibile per lesioni o omicidio colposo “nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia”. La normativa vigente, inoltre, prevede che la responsabilità del medico non è invece esclusa “nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di negligenza o imprudenza”.
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GIS