ROMA (Public Policy) – Istituire presso uno degli uffici della Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) un ‘Comitato di Sorveglianza‘, organo deputato a vigilare sulla correttezza di una specifica procedura di consultazione, con lo scopo di assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra gli interessi particolari e le istituzioni; a curare, controllare, pubblicare e aggiornare periodicamente il ‘Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari’; a pubblicare le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari; a redigere annualmente un rapporto sull’attività dei rappresentanti di interessi particolari; a gestire il contraddittorio e irrogare specifiche sanzioni, anche pecuniarie, nei casi previsti. Al Registro potranno iscriversi i portatori di interessi, che dovranno conformarsi ad un codice etico. È quanto prevede una bozza di disegno di legge sulla disciplina della rappresentanza d’interessi (lobbying) a cui sta lavorando il Movimento 5 stelle.
Nella relazione illustrativa che accompagna la bozza di ddl, si parla della necessità di colmare la “lacuna normativa rispetto alla regolamentazione dell’attività di lobbying che andrà a risolvere quelle difficoltà applicative e interpretative prodotte nel 2012 attraverso l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di traffico illecito di influenze e che, allo stesso modo, renderà comunque più fluida l’applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 3 del 2019, legge cosiddetta ‘Spazzacorrotti’, che ha riformato tra l’altro l’art. 346 bis del codice penale, assorbendo il reato di millantato credito nel reato di traffico d’influenze illecite, ed inasprito la pena massima.
Nella nuova formulazione non è più prevista la condizione che la mediazione sia rivolta a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri d’ufficio o ad omettere o ritardare un atto dell’ufficio, criminalizzando anche l’esercizio di un’influenza che ha lo scopo di asservire il pubblico agente o di fargli compiere un atto conforme ai doveri dell’ufficio. Una tale formulazione, in assenza di uno strumento normativo che individui chiaramente il perimetro del lobbying ‘lecito’ e che riempia di contenuto le clausole di illiceità espressa, rende ancor più difficile l’individuazione dell’esatto confine tra le condotte penalmente illecite a norma dell’art. 346 bis del codice penale e quelle, lecite, di rappresentanza degli interessi”.
“L’intervento normativo – aggiunge la relazione – è quindi necessario a regolamentare una fattispecie ancora estranea al nostro ordinamento, se si eccettuano isolate iniziative condotte dalla Camera dei deputati, che ha approvato uno specifico regolamento sui rappresentanti di interessi ed il relativo codice di condotta, da alcune Amministrazioni centrali (ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ministero delle Sviluppo economico e del Lavoro e delle politiche sociali, ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare) e regionali (Toscana, Molise, Abruzzo, Calabria, Lombardia e Puglia)”.
LOBBISTI E INCOMPATIBILITÀ
La bozza di ddl fornisce una definizione di “rappresentanti di interessi” e di “decisori pubblici”. I rappresentanti di interessi sono “i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici, nonché i soggetti che svolgono, anche nell’ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l’attività di rappresentanza di interessi, per conto dell’organizzazione di appartenenza, l’attività di rappresentanza di interessi”. Mentre la “attività di rappresentanza di interessi” è definita come “ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, finalizzata alla rappresentanza di interessi nell’ambito di processi decisionali, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, attraverso la presentazione e l’illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici”.
E’ previsto che non possano esercitare attività di rappresentanza di interessi particolari i minori di 18 anni e – durante il loro mandato o il loro incarico e per i due anni successivi allo svolgimento del loro mandato o alla cessazione dell’incarico – i parlamentari, il presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i consiglieri regionali provinciali, comunali e municipali, i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni, i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale estraneo alle stesse, i giornalisti che svolgono attività presso il Parlamento e sono iscritti all’Associazione stampa parlamentare, i dirigenti di partiti o movimenti politici, coloro che abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti pubblici o in enti di diritto privato o finanziati da amministrazioni o enti pubblici oppure abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici. Secondo la bozza di ddl non possono svolgere attività di lobbying, inoltre, tutti coloro che hanno subìto condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, tutti coloro che non godono dei diritti civili e politici, coloro i quali siano stati interdetti di pubblici uffici.
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GIL