Migranti, come cambiano i dl Sicurezza: dalle multe agli Sprar

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di Sonia Ricci

ROMA (Public Policy) – Più chance per ottenere permessi di lavoro, via maxi multe per le ong che trasportano migranti (volute dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini), inasprimento del daspo urbano, rafforzato il principio di ‘non-refoulement’ e revisione del sistema di accoglienza con il ritorno degli ex Sprar. Questi alcuni dei temi principali contenuti nel nuovo decreto Migranti che il Governo ha approvato, in prima battuta, nel Cdm di lunedì sera. Il testo è ancora a Palazzo Chigi per le ultime limature, verrà trasmesso in Parlamento nei prossimi giorni.

L’ultima bozza in circolazione – di cui Public Policy ha preso visione – conferma gran parte delle norme decise ad agosto, durante un lungo confronto al Viminale tra la ministra Luciana Lamorgese e i partiti di maggioranza. Vediamo nel dettaglio le novità.

CONVERTIBILE PERMESSO ‘SPECIALE’ PER MOTIVI LAVORO

Arrivano alcune novità per la conversione dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Rispetto al passato: potranno essere convertiti in permessi di lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale (ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale) e il permesso di soggiorno per calamità.

Non solo, il nuovo decreto prevede la conversione per il permesso di soggiorno per residenza elettiva, per il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide (ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo) e il permesso di soggiorno per assistenza minori. Come già previsto oggi, invece, la conversione continuerà ad essere possibile per il permesso di soggiorno per attività sportiva, il permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico e quello per motivi religiosi.

STOP MAXI MULTE. DECIDE IL GIUDICE

Sulle sanzioni alle ong che trasportano migranti si torna all’era pre-dl Sicurezza. Vengono infatti cancellare le pesanti multe amministrative fortemente volute dall’ex ministro Matteo Salvini. Come in passato, quindi, le uniche sanzioni saranno quelle previste dall’ambito penale. Il nuovo testo modifica il codice della Navigazione, in particolare l’articolo 1102, prevedendo sanzioni da 10mila a 50mila euro. Ma a differenza dei dl Sicurezza non sarà il prefetto a irrogarle ma il giudice, solo nel caso ci siano le condizioni per un processo penale.

Le vecchie norme imponevano multe da 150mila a un milione di euro e la confisca delle navi.

PRINCIPIO NON-REFOULEMENT

Viene rafforzato il principio del non-refoulement per impedire il respingimento o l’espulsione di migranti provenienti da Paesi che violano i diritti umani. Come previsto già oggi, non sarà ammesso il respingimento, l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Ma il nuovo decreto allarga il divieto nel caso ci sia il pericolo di “trattamenti inumani o degradanti”. Nella valutazione di tali motivi si terrà conto anche dell’esistenza di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani dello Stato di provenienza.

Non solo, il principio viene allargato anche ai casi in cui l’allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale. Si terrà conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”.

MENO TEMPO ITER CITTADINANZA

Scenderà da 4 a 3 anni, tramite il silenzio assenso, il termine massimo per la conclusione delle pratiche per la concessione della cittadinanza per residenza e matrimonio. Per la richiesta dunque saranno necessari “trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda” e non più quarantotto. La norma non sarà retroattiva.

RICHIEDENTI ASILO TORNERANNO IN EX SPRAR

I richiedenti asilo potranno essere accolti negli ex Sprar, come già avvenuto in passato. Il primo decreto Sicurezza, approvato nel 2018, ha profondamente riformato il sistema di accoglienza, separando i percorsi di accoglienza dei richiedenti asilo da quelli dei titolari di protezione, impedendo ai richiedenti di accedere all’accoglienza in seconda linea nell’ex sistema Sprar (ribattezzato Siproimi).

I richiedenti asilo, al momento, possono essere ospitati solo nei centri di prima accoglienza e nelle strutture temporanee (Cas). Ma il provvedimento approvato dal Governo prevede una nuova riforma. I Siproimi cambieranno nome (Sistema di accoglienza e protezione) e potranno accogliere i richiedenti protezione internazionale. Si prevede inoltre che dopo l’identificazione, il richiedente venga trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture degli ex Sprar.

Il richiedente portatore di esigenze particolari, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilità, sarà trasferito nelle strutture nei centri governativi di prima accoglienza in via prioritaria. Quest’ultimi dovranno “essere dotati di adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi”, ed essere assicurati, “oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l’assistenza sanitaria, dell’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio”.

Con la modifica del dl Sicurezza, si apre l’attuale Sipromi ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale (se non sono state applicate cause di diniego ed esclusione dalla protezione), per cure mediche, per protezione sociale, violenza domestica, calamità, sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile e casi speciali. Possono essere accolti anche gli stranieri affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età dopo che sono arrivati nel nostro Paese come minori stranieri non accompagnati. Il nuovo dl prevederà che – nell’ambito dei progetti presentati dagli enti locali – ci sia una distinzione tra servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, e servizi di secondo livello, finalizzati all’integrazione, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari.

Nel primo livello sono garantite le prestazioni di accoglienza materiale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. In quelli di secondo livello, invece, l’orientamento al lavoro e la formazione professionale.

A RICHIEDENTI ASILO CARTA IDENTITÀ PER 3 ANNI

Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per la richiesta di asito, sarà iscritto nell’anagrafe della popolazione residente. Ai richiedenti protezione internazionale che avranno ottenuto l’iscrizione anagrafica, sarà rilasciata una carta d’identità valida per 3 anni.

RITO DIRETTISSIMO PER REATI IN CENTRI ACCOGLIENZA

“Per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose durante il trattenimento” nei centri di accoglienza “è facoltativo l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo”.

ARRIVA RITOCCO SU RESISTENZA A POLIZIA

Arriva la modifica di una norma contenuta nel dl Sicurezza bis, alla luce delle osservazioni del Capo dello Stato, sull’esclusione della particolare tenuità del fatto anche quando si procede per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.

La nuova formulazione prevede la stessa fattispecie non più nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, ma nei confronti di ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni. Viene inoltre aggiunta la fattispecie dell’art. 343 del codice penale relativa all’offesa all’onore e al prestigio di un magistrato in udienza.

STRANIERO TRATTENUTO POTRÀ SCRIVERE RECLAMI A GARANTE

I migranti che saranno trattenuti nei centri di accoglienza in attesa dell’esplulsione potranno “rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti”.

DASPO URBANO

Il decreto introduce norme che implementano le misure del divieto di ingresso nei negozi, bar, ristoranti (e nelle zone vicine) e il contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web. Nel primo caso, si rafforza il cosiddetto “daspo urbano”, rendendo possibile per il Questore l’applicazione del divieto di accesso nei locali pubblici anche nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, si interviene sul trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto, prevedendo, in particolare, la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.

OSCURAMENTO SITI SPACCIO

Con il secondo intervento, si estende il meccanismo dell’oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti. Inoltre, si inaspriscono le pene per i soggetti coinvolti in risse, prevedendo che, qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto della partecipazione alla stessa sia punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni. (Public Policy)

@ricci_sonia