ROMA (Public Policy) – Le missioni internazionali deliberate dal governo dovranno essere comunicate alle Camere che potranno autorizzarle, votare impegni per il governo o decidere per la non autorizzazione.
È quanto stabilisce un emendamento del relatore in commissione Esteri della Camera, Andrea Manciulli (Pd), approvato dalle commissioni riunite Esteri e Difesa alla proposta di legge quadro di riforma delle missioni internazionali. Dunque, ogni missione dovrà passare, in caso di approvazione della proposta, dal Parlamento.
Proprio di recente invece il governo ha proposto il rifinanziamento del complesso delle missioni italiane all’estero attraverso un decreto che incorporava anche le misure antiterrorismo. Con questo emendamento, che ha sostituito per intero l’articolo 1 della pdl, l’impostazione cambia radicalmente. Il testo prima stabiliva che “le missioni deliberate […] si intendono autorizzate dopo che il governo ne abbia dato comunicazione alle Camere”, fermo restando “la facoltà delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, di definire impegni per il governo mediante appositi atti di indirizzo”.
Adesso, nel nuovo articolo 1 approvato con l’emendamento Manciulli, si stabilisce che “le missioni deliberate […] sono dal governo comunicate alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano, eventualmente definendo impegni per il governo, ovvero ne negano l’autorizzazione”. Il procedimento sarà lo stesso per il rinnovo o la delibera di qualche carattere della missione.
Sostanzialmente inalterata la parte che stabilisce che “nelle sue comunicazioni alle Camere, il governo indica, per ciascuna missione, l’area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e l’ammontare delle risorse finanziarie”.
La partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali continuerà ad essere deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al presidente della Repubblica. Viene però stabilito che “ove se ne ravvisi la necessità, può essere convocato, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio supremo di difesa”.
Un secondo emendamento del relatore in commissione Esteri premette all’articolo 1 un altro articolo per definire l’ambito di applicazione della legge, che riguarderà “l’invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari”.
Infine, eccetto in caso di dichiarazione dello stato di guerra, viene chiarito che la partecipazione a missioni internazionali è consentito “a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale”.
I due emendamenti Manciulli ha sintetizzato diverse proposte emendative. A votare contro è stata solo Sel. Le due commissioni riunite oggi hanno concluso l’esame degli emendamenti all’articolo 1 della pdl. (Public Policy) NAF