di Sonia Ricci
ROMA (Public Policy) – La ‘nuova’ legittima difesa passa per un avverbio: sempre; è la modifica più importante dell’articolo 52 del Codice penale, che ormai da anni disciplina la materia. Quella parola cambierà probabilmente l’intera portata della norma (e le future sentenze), in quanto viene agganciata alla legittimità delle reazioni di chi viene colpito da un furto o una violazione di domicilio, in casa o nel proprio negozio. Una modifica non condivisa da tutta la maggioranza; il Movimento 5 stelle, infatti, durante l’esame in commissione Giustizia non ha nascosto perplessità. Dubbi che hanno fatto nascere alcuni emendamenti che avrebbero modificato molta parte del testo, ma che dopo alcuni frizioni sono stati ritirati.
C’è anche il principio di proporzionalità tra la difesa e l’offesa – come già prevede il Codice penale – ma è stato aggiunto un caso in cui può essere riconosciuta la difesa lecita, ossia se la persona offesa reagisce in stato di “grave turbamento”. Un ritocco accolto favorevolmente anche dal Pd, che in aula al Senato ha votato a favore dell’articolo 2. Il ddl, che ha ricevuto il via libera dall’assemblea di Palazzo Madama, ora passa all’esame di Montecitorio.
Vediamo nel dettaglio le novità:
DIFESA “SEMPRE” LEGITTIMA
La nuova formulazione dell’articolo 52 del Codice penale prevede, oltre alla proporzionalità della difesa rispetto all’offesa, che la difesa sia “sempre” legittima nel caso in cui un privato cittadino si trovi “costretto dalla necessità” di difendere un diritto proprio o altrui. Questo nuovo impianto, come detto, probabilmente cambierà l’applicazione della norma. Rimangono comunque dei paletti – deve esserci la difesa personale o delle cose, il pericolo di aggressione e la proporzionalità dell’atto – ma di fatto la nuova formulazione cambierà anche le future sentenze.
Nel dettaglio, il nuovo testo a firma Andrea Ostellari (presidente della 2a commissione e relatore del ddl ) prevede – con un comma aggiuntivo rispetto a quanto prevede ora l’articolo 52 del Codice penale – che nei casi di violazione del domicilio o l’intrusione in un luogo di lavoro (negozio o azienda che sia) agisce “sempre” in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione con violenza, minaccia di uso di armi e di altri mezzi di coazione fisica. In questi casi, se la persona che si difende utilizza un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo a difendersi, sussiste “sempre” il rapporto di proporzione tra difesa e offesa. Questo vale per atti volti a difendere la propria incolumità o quella di altre persone, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. L’aggiunta dell’avverbio “sempre” – viene spiegato da fonti parlamentari – potrebbe restringere il campo di interpretazioni giuridiche durante i procedimenti penali.
PIÙ CARCERE PER CHI VIOLA IL DOMICILIO
Aumento della pena per chi viola il domicilio, che con l’aggravante rischia fino a 6 anni di carcere. Al momento, il Codice penale prevede una pena da sei mesi a tre anni di carcere. Il nuovo ddl approvato a Palazzo Madama, invece, fa crescere la pena nel minimo (si passa a un anno) e nel massimo (quattro anni). Per coloro che commettono il fatto con “violenza sulle cose, alle persone” o armati la pena va da due a sei anni.
FURTO E SCIPPO
Aumentano gli anni di pena per chi commette furti e scippi. Lo prevede l’articolo 5 del ddl Legittima difesa, approvato in aula al Senato. Le pene si alzano, dunque, a un minimo di quattro anni e un massimo di sette (anziché tre e sei). Stessa cosa per l’aggravante e le relative sanzioni: oggi gli anni di reclusione vanno da quattro a dieci anni e la multa da 927 euro a 2mila, con la modifica passano da cinque a dieci anni e la sanzione da mille euro a 2mila.
I RISARCIMENTI
Altra novità riguarda i risarcimenti. Con una modifica al Codice civile si stabilisce che l’aggredito non si possa trovare a subire cause di risarcimento per il danno né da parte dell’aggressore né dai suoi familiari. Per chi viene condannato per furto e violazione di domicilio,inoltre, la sospensione condizionale della pena sarà riconosciuta solo nel caso in cui venga pagato (integralmente) l’importo del risarcimento dovuto alla persona offesa”.
GRATUITO PATROCINIO
Arriva il gratuito patrocinio per chi finisce sotto processo per aver reagito con le armi in casa propria contro i rapinatori. Dal ddl vengono così stanziati 98.490 euro per il 2018 e 590.940 rispettivamente per gli anni 2019 e 2020. Le risorse saranno recuperate attingendo dai Fondi di riserva speciali e dal Fondo per la riforma penale e penitenziaria.
@ricci_sonia