ROMA (Public Policy) – Nuove regole per l’elettorato attivo e passivo dei membri dei consigli degli ordini circondariali forensi. Ad approvarle, la commissione Giustizia del Senato, che ha dato così via libera, in sede deliberante, al ddl sull’elezione dei componenti degli stessi consigli.
Il testo, a prima firma del senatore Ala Ciro Falanga (cofirmato da colleghi M5s, FI, Cor, Pd, Gal e Lega) sarà ora trasmesso alla Camera.
Vediamo nel dettaglio i contenuti:
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Gli avvocati iscritti al consiglio circondariale possono eleggere i componenti del consiglio stesso, con voto segreto. È quanto prevede il ddl nell’articolo relativo a elettorato attivo e passivo. Più in dettaglio, il diritto di voto spetta agli avvocati “iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali”.
Sono, invece, esclusi dal voto “gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione”. I votanti possono esprimere “un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere”. Quanto all’elettorato passivo, “sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento”.
Esclusi più di due mandati consecutivi, mentre la ricandidatura è possibile “quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato”. Gli avvocati possono presentare soltanto candidature individuali. Per quanto riguarda i tempi, si procede “a pena di irrecivibilità, entro le dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto”, con una dichiarazione sottoscritta.
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MAD