Otto per mille, cosa c’è nello schema di decreto denunciato dai 5 stelle

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ROMA (Public Policy) – “Per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientanento energetico degli immobili adibiti all’istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222″.

È questa la frase – contenuta nello schema di decreto del presidente della Repubblica sulle modifiche e le integrazioni da apportare al regolamento per l’utilizzazione della quota dell’otto per millecontro la quale il Movimento 5 stelle si è scagliato per denunciare la comparsa del Fondo edifici di culto tra i nuovi destinatari dell’8X1000 oltre agli edifici scolastici.

Lo schema di decreto – incardiato nella commissione Bilancio della Camera ma non ancora discusso – è necessario per adeguare la normativa attuale alle indicazioni contenute nella legge di Stabilità 2014, che prevedeva l’inserimento di una nuova voce proprio per la ristrutturazione degli edifici scolastici. “La modifica assicura alla nuova categoria un trattamento omogeneo alle restanti”, si legge nella relazione illustrativa, che spiega come sia necessario “che si adegui di conseguenza il regolamento che definisce i criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota del1’otto per mille dell’Irpef statale […] con l’inclusione delle modalità specifiche riferite alla nuova categoria dell’ edilizia scolastica”.

Di conseguenza lo schema di decreto modifica in questo senso la normativa, disciplinando le caratteristiche degli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica. Tra le altre cose si prevede l’ampliamento del numero delle commissioni di valutazione degli interventi, da quattro a cinque, per far fronte alla valutazione delle istanze relative alla nuova categoria di intervento. “È prevista altresì – si legge – la possibilità di istituire ulteriori commissioni aggiuntive ove le domande presentate per una categoria siano superiori a 1000”.

L’inserimento del Fondo per gli edifici di culto è supportato dall’analisi del quadro normativo nazionale che – al suo interno – prevede, tra gli altri riferimenti normativi, anche la legge 25 marzo 1985, n. 121 recante “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni: al Concordato lateranense dell’II febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”; e la legge 20 maggio 1985, n. 222 recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”. (Public Policy)

NAF