PAREGGIO BILANCIO, “FISCAL COUNCIL” E ENTI LOCALI NELLA PDL GIORGETTI/ SCHEDA

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(Public Policy) – Roma, 3 dic – (di Laura Preite) La
proposta di legge sull’attuazione del pareggio di bilancio,
a prima firma di Giancarlo Giorgetti, Lega, è assegnata in
sede referente alla commissione Bilancio della Camera, di
cui Giorgetti è presidente.

È composta da 21 articoli e per entrare in vigore deve
essere approvata a maggioranza assoluta da entrambe le
Camere. Si tratta di una procedura rinforzata che varrà
anche per le eventuali modifiche che si vorranno apportare,
una volta approvata la legge.

La proposta è firmata anche dai capigruppo in commissione
di tutti gli schieramenti, Lo Presti (Fli), Borghesi (Idv),
Bitonci (Lega), Commercio (Movimento per le autonomie),
Baretta (Pd), Gioacchino Alfano (Pdl), Marmo (Pt), Ciccanti
(Udc). A queste firme si sono unite quelle di Renato
Brunetta, Pdl, Maino Marchi, Pd e Renato Cambursano, Misto.

L’EQUILIBRIO INVECE DEL PAREGGIO
La legge costituzionale approvata ad aprile ha modificato
l’articolo 81 introducendo l’equilibrio di bilancio, formula
preferita alla dicitura ‘pareggio’: “Lo Stato assicura
l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio,
tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del
ciclo economico”.

La proposta ora in discussione, specifica il contenuto di
tale norma, stabilendo le verifiche necessarie sulla finanza
pubblica, le cause di un eventuale scostamento dai parametri
di spesa imposti dall’Europa, il limite massimo di tali
scostamenti negativi (rispetto al prodotto interno lordo) in
base al ciclo economico, la definizione degli eventi
eccezionali che consentono di derogare all’equilibrio di
bilancio.

Infine, si impongono controlli e paletti anche
alle amministrazioni locali e regionali, e si stabilisce un
organo di controllo parlamentare sull’attività del Governo
chiamato Ufficio parlamentare di bilancio.

Come spiega Alberto
Giorgetti (Pdl, relatore del provvedimento insieme a Lino
Duilio Pd), nella sua relazione, l’articolo 3 “introduce la
definizione dell’equilibrio dei bilanci per il complesso
delle pubbliche amministrazioni”. L’equilibrio è da
raggiungere nel medio termine, stabilito dal patto di
stabilità europeo. Il Fiscal compact ha imposto l’obbligo
per tutti i paesi dell’area euro di non superare la soglia
di deficit strutturale superiore al 0,5%. Si impone poi una
riduzione del rapporto debito/Pil in vent’anni sotto il 60%.

Continua Giorgetti, spiegando che l’obbiettivo, “calcolato
in termini di saldo del conto consolidato delle pubbliche
amministrazioni, corretto per tenere conto degli effetti del
ciclo economico e al netto delle misure una tantum, va da un
minimo del -1 % del prodotto interno lordo al pareggio o
all’avanzo, mentre il cosiddetto Fiscal compact restringe
tale valore per i Paesi più indebitati allo 0,5 per cento
del prodotto interno lordo”.

LE EVENTUALI CORREZIONI
Le eventuali correzioni per eventi eccezionali devono
essere almeno pari allo 0,5% del Pil. Questo per
disincentivare le operazioni finanziarie “sotto la linea”,
cioè troppo frequenti. I casi eccezionali sono le gravi
recessioni economiche, le crisi finanziarie e le gravi
calamità naturali ma sarà il Parlamento a decidere caso per
caso con votazione a maggioranza assoluta. Il ricorso
all’indebitamento deve prevedere un piano di rientro.

RIGORE ANCHE PER REGIONI ED ENTI LOCALI
Anche gli enti locali e le regioni devono rispettare
l’equilibrio dei propri bilanci. L’articolo 9 stabilisce che
ci sia il pareggio del saldo complessivo di bilancio, sia in
termini di competenza che di cassa (entrate finali e spese
finali). Tra le spese contenute ci sono le quote di capitale
di ammortamento dei prestiti, mentre la quota in conto
interessi è inclusa nelle spese correnti.

Quindi, come osserva il relatore Pdl nella sua relazione,
“le entrate correnti devono assicurare risorse sufficienti
per rimborsare i prestiti assunti”. Ci si può indebitare ma
solo per nuove spese di investimento. Il recupero dello
squilibrio di bilancio eventuale deve avvenire nei tre anni
successivi. Anche l’accesso al debito per gli enti
territoriali può avvenire solo per finanziare investimenti.

UN FONDO SPECIALE PER LE FASI RECESSIVE
Con l’articolo 11 la proposta di legge crea un “Fondo
straordinario” presso il Mef per finanziare le fasi “avverse
del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali”. Il fondo
serve al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali “inerenti ai
diritti civili e sociali”.

LA RIFORMA DEI PRINCIPI CONTABILI
La proposta interviene anche sul contenuto della legge di
bilancio. Si unifica la legge di stabilità con la legge di
bilancio. La nuova legge di bilancio stabilisce gli importi
totali generali della spesa e degli stati di previsione
della spesa distinti per ministeri, a cui si aggiunge un
quadro generale riassuntivo. Nella legge di bilancio viene
stabilito l’importo massimo annuale di emissione di titoli
di Stato, in Italia e all’estero, peraltro come già
previsto.

IL FISCAL COUNCIL
La proposta crea un nuovo organo parlamentare, l’Ufficio
parlamentare di bilancio, cosiddetto Fiscal council,
composto da un minimo di trenta membri scelti tra
l’amministrazione delle due Camere o tra altre
amministrazioni pubbliche o ancora, selezionati con bando e
contratti a tempo determinato.

A governare l’organo che ha autonomia organizzativa è un
Consiglio di tre componenti nominati d’intesa tra i
presidenti delle due Camere e un direttore generale, scelto
tra il personale della Camera e la cui nomina deve essere
approvata dal Consiglio. L’Ufficio rimane in carica sei
anni. Parallelamente a questo organo se ne forma un altro,
un comitato scientifico “con il compito di fornire
indicazioni metodologiche in merito all’attività
dell’Ufficio”. È composto, da tre persone nominate per
quattro anni, d’intesa dai presidenti delle due Camere,
sentita Bankitalia, Corte dei Conti e Istat.

Nell’ambito dell’Ufficio si formerà anche un comitato di
cooperazione interistituzionale per il coordinamento delle
varie amministrazioni pubbliche. L’Ufficio costerà all’anno
6 milioni di euro, a carico del bilancio delle due Camere.

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
Nella proposta Giorgetti, la Corte dei conti controlla il
bilancio degli enti, regioni, enti locali ed enti non
territoriali. Lo stabilisce l’articolo 20. Il controllo può
essere, non solo successivo ma anche in corso di esercizio,
“nel corso della
gestione, sui bilanci degli enti ai fini del coordinamento
della finanza pubblica e dell’equilibrio dei bilanci”. Si va
verso la parificazione dei bilanci delle regioni a statuto
ordinario, mentre le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano “provvedono a
quanto disposto dal presente comma in conformità ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione”.

ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA
Le nuove regole per il bilancio dello Stato si applicano a
partire dal primo gennaio 2014, mentre per regioni ed enti
locali l’applicazione è ritardata di un anno, non prima del
primo gennaio 2015. (Public Policy)

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